In caso di risoluzione del leasing traslativo prima del fallimento dell’utilizzatore, si applica la disciplina che prevede una tutela risarcitoria per il proprietario, a condizione che il concedente quantifichi dettagliatamente tutte le voci di credito al momento dell’insinuazione al passivo.
Così si pronuncia la Corte di Cassazione in una recente ordinanza riguardante l’ammissione al passivo di un credito derivante da un contratto di leasing traslativo risolto prima della dichiarazione di fallimento della società. In questa occasione, la Corte ha confermato l’applicabilità dell’art. 1526 Codice Civile, affermando il diritto del proprietario ad una tutela risarcitoria, subordinata alla quantificazione specifica di tutte le voci di credito in sede di domanda di ammissione.
Nel caso in esame una banca presentava domanda per l’insinuazione al passivo di un credito chirografario, derivante da un contratto di leasing immobiliare.
Il Tribunale di Napoli respingeva tale domanda, ritenendo non essere state proposte con l’originaria domanda di ammissione, bensì solo in sede di opposizione, le istanze relative all’equo compenso per l’uso della cosa e per il risarcimento del danno.
La banca successivamente proponeva ricorso in Cassazione sostenendo, tra le altre cose, che il Tribunale avesse errato nel ritenere l’originaria domanda di insinuazione al passivo incompleta.
Ebbene la Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la banca aveva effettivamente presentato una quantificazione adeguata fin dall’inizio. Pertanto, l’opposizione successiva, che ha delineato il credito come equo compenso e risarcimento del danno, non avrebbe dovuto essere intesa come una nuova domanda.
Questo orientamento conferma delle decisioni precedenti della Cassazione, che hanno sottolineato la necessità che il concedente, che proponga domanda di insinuazione al passivo, indichi tutte le componenti del credito, nonché la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o, in mancanza, una stima attendibile del relativo valore di mercato.
Nella pronuncia in commento la Cassazione chiarisce che, soddisfatte queste condizioni, non può ritenersi nuova la domanda per il fatto che solo in sede di opposizione allo stato passivo la ricorrente abbia precisato che, in ipotesi di applicazione dell’art. 1526 Codice Civile, il credito debba comunque essere ammesso a titolo di equo compenso e risarcimento del danno.