06.09.2023 Icon

La sorte delle somme destinate ai creditori irreperibili

La disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 117, comma 4, l.f., ora art. 232, comma 4, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e dell’art. 2 comma, 2 bis, d.l. 143/2008 che prevede la devoluzione al Fondo Unico Giustizia, decorsi 5 anni dal deposito, dei libretti contenenti somme dovute a creditori che si sono resi irreperibili nell’ambito del fallimento (ora liquidazione giudiziale) si applica anche ai libretti contenenti somme dovute a creditori irreperibili nell’ambito delle procedure concorsuali diverse dal fallimento?

Questo il quesito sottoposto al Ministero della Giustizia da parte di un dirigente amministrativo del Tribunale di Verona.

Il problema sorge in quanto il d.l. n. 143/2008 si riferisce, per la devoluzione delle somme giacenti allo Stato, testualmente alla sola procedura fallimentare, richiamando l’art. 117, comma 4, l.f.

Quest’ultimo, trasposto oggi nell’art. 232 CCII, prevede che le somme non riscosse dai creditori irreperibili, decorsi cinque anni dal deposito, e se non richieste espressamente da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato.

Tale disciplina si può applicare estensivamente anche alle altre procedure concorsuali diverse dal fallimento (o dalla liquidazione giudiziale)?

Secondo il Ministero della Giustizia, la questione deve essere rimessa di volta in volta al prudente apprezzamento del singolo giudice.

Ad esempio, la Cassazione, affrontando incidentalmente la questione (con la sentenza n. 5618 del 28.02.2020), ritiene possibile la devoluzione delle somme allo Stato per le procedure concorsuali cui sia applicabile l’art. 117 l.f.

In definitiva, la scelta tra l’interpretazione più restrittiva e l’applicazione estensiva, per analogia, dell’art. 2 del d.l. n. 143 del 16 settembre 2008, ossia determinare la destinazione delle somme rimaste in giacenza alla chiusura della procedura concorsuale spetta all’apprezzamento del Giudice.

Pertanto, la cancelleria sarà tenuta, in ogni caso, a dare esecuzione al provvedimento del magistrato, quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o comunque non reclamate da oltre cinque anni.

Ricordiamo che con l’introduzione del Codice della Crisi il curatore, con la iniziale comunicazione di apertura della procedura ai creditori, debba avvertirli anche della possibilità di chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 232, comma 4, la cui richiesta può già essere inserita nel testo della domanda di ammissione al passivo.

Autore Lodovico Dell’Oro

Associate

Milano

l.delloro@lascalaw.com

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