15.10.2025 Icon

La Cassazione sul compenso del Curatore

Con la recente ordinanza n. 24587/2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della quantificazione del compenso del Curatore nell’ambito di una procedura fallimentare, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo effettivo portato da quest’ultimo per la liquidazione dell’attivo.  

La fattispecie alla base della pronuncia

Nel caso di specie, a favore del Curatore veniva liquidato un compenso di € 30.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, sulla base del complessivo attivo realizzato. Tuttavia, la quasi totalità di detto attivo veniva ricavata attraverso una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore fondiario.

Avverso la liquidazione del Tribunale di Rimini promuoveva, dunque, ricorso straordinario per Cassazione un creditore, censurando l’insufficienza della motivazione formulata e precisando come l’importo ricavato dalla vendita avvenuta in sede di esecuzione individuale dovesse essere escluso dalla determinazione dell’attivo rilevante ai fini della liquidazione del compenso.

I principi espressi dalla Corte

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito come, ai fini della liquidazione del compenso del Curatore, non si possa ricomprendere nel concetto di “attivo realizzato” il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore, a meno che il Curatore non sia intervenuto nell’esecuzione svolgendo attività utili per la massa dei creditori.

Sul punto la Suprema Corte ha rilevato la carenza di motivazione del decreto in questione, mancando in particolare il riferimento ad un eventuale intervento del Curatore e ad eventuali sue attività utili per la massa dei creditori in sede esecutiva.

La soluzione  

La Suprema Corte ha, dunque, cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Rimini in diversa composizione per un nuovo esame.

Autore Roberta Maria Pagani

Partner

Milano

r.pagani@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crisi e procedure concorsuali ?

Contattaci subito

Autore Riccardo Parisi

Trainee

Milano

r.parisi@lascalaw.com