10.07.2024 Icon

Inammissibilità del concordato minore in sede di reclamo

La Corte d’Appello di Firenze si è pronunciata riguardo al riesame, durante la fase di omologa ai sensi dell’art. 80, comma 1, CCII, dei criteri di ammissibilità del concordato minore, precedentemente verificati al momento dell’apertura della procedura con decreto del Tribunale.

Nel caso di specie, una società ha presentato una richiesta di concordato minore in continuità ex art. 74, comma 1, CCII avanti al Tribunale di Grosseto. La procedura è stata dichiarata aperta con decreto, ma la proposta non ha ottenuto l’adesione per il 98,78% dei crediti ammessi al voto, tra i cui creditori figurava l’Agenzia delle Entrate, che deteneva circa il 93% dei crediti totali.

L’Agenzia delle Entrate, opponendosi all’omologa del concordato, ha insistito per l’inammissibilità della proposta in quanto dai bilanci depositati dalla società emergeva che l’impresa superava i limiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, non potendo, quindi, essere qualificata come “impresa minore“. Inoltre, tra le doglianze espresse dal medesimo creditore, è stato evidenziato che la società aveva indicato un patrimonio destinato ai creditori nettamente inferiore rispetto all’attivo risultante dall’ultimo bilancio depositato.

La società aveva richiesto l’omologazione del concordato minore invocando il “cram down” fiscale sostenendo che la proposta fosse più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il Tribunale investito della questione ha respinto la domanda di omologa con decreto, rilevando peraltro l’assenza di una reale intenzione dell’impresa di superare lo stato di crisi, oltre all’impossibilità di imporre un accordo all’amministrazione finanziaria senza una significativa adesione da parte dei creditori.

La società, quindi, contro suddetto decreto ha presentato reclamo innanzi alla Corte d’Appello ai sensi degli artt. 80, comma 7, e 50 CCII.

Durante il giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha insistito per l’inammissibilità della domanda di concordato minore e del “cram down” fiscale, mentre il gestore della crisi nominato dall’OCC si è costituito sostenendo le ragioni della società.

La Corte d’Appello, pertanto, analizzando il regime delle impugnazioni previste nel codice della crisi ha affermato che il reclamo ex art. 50 CCII ha natura completamente devolutiva, come si evince dal fatto che, a differenza dell’art. 51 CCII, non richiede la “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione”. Inoltre, se il reclamo venisse accolto, la Corte d’Appello potrebbe emettere una decisione sostitutiva di quella di primo grado, verificando necessariamente i presupposti per l’apertura della liquidazione o per l’omologa del piano di ristrutturazione del consumatore o del concordato minore

La Corte, pertanto, deve riesaminare completamente tutte le questioni rilevanti, senza limitarsi a valutare la fondatezza delle ragioni del reclamante. Questo comporta che il provvedimento reiettivo possa essere confermato anche per motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dal tribunale, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. nel caso di questioni sollevate d’ufficio.

Nel caso di specie, quindi, la Corte d’Appello di Firenze ha esaminato nuovamente e completamente la questione, rilevando diremente e preclusivo per l’accoglimento del reclamo l’inammissibilità della domanda di concordato, non potendo la società proponente essere qualificata come “impresa minore”, con conseguente mancanza del requisito “soggettivo” per l’accesso alla procedura.

La Corte d’Appello di Firenze, pertanto, ha rigettato il reclamo proposto dalla società.

Autore Matteo Martinengo Villagana

Associate

Milano

m.martinengo@lascalaw.com

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