Il divieto di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui al primo periodo dell’art. 25 quinquies CCII non fa riferimento anche alla pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale domandato su istanza di soggetti diversi dall’imprenditore.
Tribunale di Torino, 11 aprile 2024, Est. Mussa
Il provvedimento oggetto del presente commento ha affrontato il tema dell’interpretazione dell’art. 25 quinquies CCII relativamente al quesito se la pendenza di una domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale presentata da un soggetto diverso dall’imprenditore (un creditore, il PM ecc..) sia ostativa all’avvio della composizione negoziata.
L’art 25 quinquies CCII così dispone: “L’istanza di cui all’articolo 17, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L’istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo”.
Con l’introduzione di detta norma il Legislatore si è preoccupato di evitare un utilizzo strumentale del percorso di composizione negoziata non consentendone l’accesso alle imprese in pendenza di un ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi.
La questione presa in esame dal Tribunale di Torino attiene, in particolare, all’ipotesi della pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale laddove, ad esempio, sia stato introdotto da terzi creditori e non dal debitore in proprio.
Sul punto nella giurisprudenza di merito si sono registrati due orientamenti.
Uno contrario alla possibilità di attivazione del percorso di composizione negoziata laddove penda il procedimento per l’apertura di liquidazione giudiziale con domanda da chiunque presentata, debitore o terzo (cfr. Tribunale di Lagonegro 28 febbraio 2023 e 14 aprile 2023; Tribunale di Palermo 22 maggio 2023; Tribunale di Busto Arsizio 4 luglio 2023; Tribunale di Busto Arsizio 16 agosto 2023; Tribunale di Bergamo, 23 gennaio 2024).
L’altro, invece, che restringe l’ambito applicativo dell’art. 25 quinquies CCII al solo caso in cui l’apertura della liquidazione giudiziale sia stata richiesta in proprio dallo stesso debitore che, poi, manifesti la volontà di accedere al percorso della composizione negoziata (Tribunale di Bologna 23 giugno 2023; Tribunale di Torre Annunziata 20 luglio 2023; Tribunale di Trani 30 settembre 2023; Tribunale di Tempio Pausania 12 ottobre 2023).
Il Tribunale di Torino ha ritenuto di aderire alla seconda di queste interpretazioni affermando che da una lettura in combinato disposto degli artt. 12 comma 1, 17 comma 3 lett. d), 21 comma 1 e 23 comma 2 CCII e dalla distinzione dei piani di operatività tra composizione negoziata e misure protettive, emerge un’interpretazione dell’art. 25 quinquies CCII come norma di chiusura volta a impedire l’accesso al percorso di composizione negoziata all’imprenditore che – nelle valutazioni che deve svolgere nell’ambito di una corretta gestione dell’impresa ex art. 2086 c.c. e art. 3 CCII – abbia scelto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. In tal caso l’imprenditore non potrà poi introdurre (operando una scelta diversa) un percorso di composizione negoziata della crisi.
Diversamente ragionando si svuoterebbe il precetto del disposto delle norme sopra menzionate e verrebbe meno quel concetto di auto responsabilità nella gestione della crisi che il legislatore ha voluto introdurre proprio con lo strumento della composizione negoziata.
Secondo il Tribunale di Torino non osta, invece, all’accesso in tale percorso di “risoluzione concordata e mediata della crisi o insolvenza” l’eventuale pendenza di una procedura di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un terzo creditore, il cui singolo interesse non può prevalere su quello generale al risanamento dell’impresa intesa in senso oggettivo.
Questa è peraltro la interpretazione che parrebbe aver seguito anche il Legislatore nel Decreto Correttivo del CCII (approvato in data 10 giugno 2024 dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa del perfezionamento dell’iter per la sua entrata in vigore) il quale all’art. 5, comma 14, dispone che all’articolo 25-quinquies CCII, il primo periodo è sostituito dal seguente “L’istanza di cui all’articolo 17 non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell’articolo 54, comma 3”.
Dovrebbe venire così definitivamente meno il riferimento al “procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40” che aveva dato luogo al contrasto interpretativo.