27.03.2024 Icon

Eccezione di abusiva concessione di credito e riparto dell’onere probatorio

Con il decreto in commento, il Tribunale di Ancona in composizione collegiale ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito avverso provvedimento con cui il Giudice Delegato, a fronte di una domanda di insinuazione al passivo per l’importo discendente da un finanziamento garantito da garanzia pubblica MCC e inadempiuto nella sua restituzione dalla società finanziata, aveva escluso il credito insinuato in forza dell’eccezione di abusiva concessione di credito sollevata dalla Curatela.

Il Tribunale, nell’accogliere il ricorso, ha evidenziato in particolare come, in sede di opposizione allo stato passivo, le contestazioni della Curatela comportino una sostanziale inversione dell’onere della prova, dal momento che tale giudizio, pur conservando la propria natura di impugnazione, sfugge in parte alle regole processuali tipiche del processo di appello. Più precisamente, secondo il collegio “l’eccezione della curatela con riferimento alla conoscenza della banca dello stato d’insolvenza dell’impresa finanziata non dovrebbe essere qualificata come una eccezione d’inadempimento, ma una eccezione riconvenzionale, cosicché dovrebbe spettare alla curatela la medesima prova che le incomberebbe in un giudizio di merito”.

Da quanto precede deriva che, nel caso di specie, sarebbe stato onere della Curatela opposta dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accertamento della responsabilità da illecito aquiliano, ivi compresa la prova (i) del danno asseritamente determinato dalla concessione del finanziamento, in termini di aggravamento del dissesto della società finanziata, e (ii) della conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza della società all’epoca della concessione.

Pertanto, pur in presenza di plurimi elementi indiziari in punto di an, l’assenza di prova circa gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ha condotto il collegio ad accogliere l’opposizione della banca e ad ammettere il credito della stessa al passivo della liquidazione giudiziale. Tuttavia, va segnalato che, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, il Tribunale ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese di lite.

Autore Eleonora Gallina

Associate

Milano

e.gallina@lascalaw.com

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