La cassazione torna sul tema dell’ammissibilità di una domanda ultratardiva nel caso in cui il Curatore non abbia inviato al creditore comunicazione dell’apertura del fallimento (o della liquidazione giudiziale), ma si sia limitato a depositare documentazione nel fascicolo della procedura esecutiva, senza che ciò abbia generato comunicazioni di cancelleria o notifiche alle parti
Cass. Civ., sez. I, n. 18378, 05.07.2024
Buone nuove per i creditori che propongono domanda ultratardiva: qualora il Curatore depositi documenti nel fascicolo telematico della procedura esecutiva pendente, l’istanza è ammissibile. Ma ad una condizione…
Andiamo con ordine.
Come ricorderanno i nostri lettori più affezionati, avevamo già affrontato il tema dell’ammissibilità di una domanda di ammissione al passivo presentata fuori termine, nel caso in cui il Curatore, senza aver inviato al creditore la rituale comunicazione di apertura della procedura, avesse invece depositato documenti inerenti al fallimento (o alla liquidazione giudiziale) nel fascicolo della procedura esecutiva pendente.
In quella sede, la Cassazione aveva ritenuto la questione di particolare rilevanza giuridica, rimettendo la relativa causa alla pubblica udienza.
Il giudizio si era poi concluso con una declaratoria di inammissibilità della domanda, ma non alla luce del deposito telematico effettuato dal Curatore, bensì sulla base del fatto che, a tale evento, era seguita la massiva comunicazione del documento a mezzo Posta Elettronica Certificata, che costituisce atto recettizio in grado di provare l’effettiva conoscenza della procedura da parte del creditore.
Oggi, con la sentenza in commento ottenuta peraltro proprio dal nostro Studio, la Suprema Corte va oltre, effettuando precisazioni ed esprimendo un importante principio (discostandosi peraltro anche dalle conclusioni assunte dal Pubblico Ministero che, invece, propendeva per l’inammissibilità della domanda).
Ebbene, secondo i Giudici, il Curatore “non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell’evento “fallimento” da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell’apertura della procedura, in una data determinata (solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l’imputabilità del ritardo nella presentazione della cd. domanda supertardiva), mediante un atto o un fatto equipollenti all’avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell’art. 92 cit.
Fatto equipollente non ravvisabile né nel mero inserimento, all’interno del fascicolo della procedura esecutiva, su iniziativa della cancelleria, di un estratto o copia della sentenza dichiarativa di fallimento (atto non annoverabile tra quelli di rito), non seguito da alcuna comunicazione alle parti, né nel mero richiamo alla normativa speciale in tema di mutuo fondiario, segnatamente all’art. 41 TUB, contenuto in una istanza depositata mesi prima che il fallimento fosse dichiarato, e dunque ontologicamente inidoneo a farne inferire la effettiva conoscenza”.
Quindi, in sintesi, la domanda ultratardiva è ammissibile se il deposito documentale nel fascicolo dell’espropriazione non ha comportato comunicazione inviata alle parti: un’ottima notizia per i creditori procedenti o intervenuti nelle esecuzioni che, diversamente, si sarebbero trovati nella paradossale condizione di dover monitorare stringentemente il fascicolo della procedura, al fine di assicurarsi che nessuna procedura concorsuale fosse, nel frattempo, intervenuta.