16.10.2023 Icon

Disattivare l’indirizzo Pec non salva dal fallimento (né dalla liquidazione giudiziale)

Nel caso in cui il debitore non abbia richiesto la cancellazione dal registro delle imprese, ma solo la disattivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e la variazione del proprio regime fiscale, deve essere esclusa l’applicabilità del termine di cui all’art. 10 della legge fall., il quale, nell’ancorarne la decorrenza alla cancellazione dal registro delle imprese, fa salva soltanto in favore dei creditori e del Pubblico Ministero la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa.

Così la Cassazione si è espressa in tema di fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’attività d’impresa.

Nel caso di specie, il fallito proponeva reclamo averso la sentenza dichiarativa di fallimento della sua attività, sostenendo di aver richiesto da oltre un anno la cancellazione dal registro delle imprese, la disattivazione della casella di posta elettronica certificata, nonché la variazione del regime fiscale.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, essendo già stato accertato dalla sentenza impugnata che il reclamante non aveva richiesto la cancellazione dal registro delle imprese, ma solo la disattivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e la variazione del proprio regime fiscale.

Tale accertamento preclude, pertanto, l’applicazione del termine di un anno stabilito dall’ art. 10 l.f., il quale, sancisce tale decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese, facendo salva la facoltà dei creditori e del Pubblico Ministero di dimostrare il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa. Resta preclusa, quindi, al debitore la possibilità di far valere l’efficacia dichiarativa della predetta forma di pubblicità.

Diversamente ragionando, se fosse consentito all’imprenditore di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell’affidamento dei terzi risulterebbe compromessa.

Con l’occasione, la Corte ricorda anche come la notificazione dell’istanza di fallimento presso la sede dell’impresa individuale sia valida anche se effettuata dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese. I creditori, infatti, possono provare l’esistenza di una diversa situazione di fatto, ossia la perdurante domiciliazione del titolare presso l’azienda.

Si ricorda, infine, che quanto esposto trova applicazione anche per la liquidazione giudiziale, in quanto l’art 33 CCII non solo riprende il contenuto del vecchio art. 10 l.f., ma prevede anche l’obbligo per l’imprenditore di tenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata nell’anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese.

Autore Lodovico Dell’Oro

Associate

Milano

l.delloro@lascalaw.com

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