28.02.2024 Icon

Curatore, la compensazione non puoi revocare!

Con la compensazione non si realizza alcuna forma di pagamento, giacché il terzo non riceve nessuna somma di denaro, ma gli viene soltanto consentito di non versare al fallimento (o all’A.S.) l’importo di cui era debitore nei confronti del fallito (o del debitore in A.S.).

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Roma, rigettando un’azione revocatoria fallimentare promossa dai Commissari Giudiziali di un’Amministrazione Straordinaria, ha chiarito se e in che misura la compensazione effettuata da un creditore possa essere soggetta a revoca da parte delle procedure concorsuali.

Nel caso di specie, i Commissari intendevano revocare alcuni pagamenti eseguiti dalla società poi sottoposta ad Amministrazione Straordinaria effettuati nel periodo sospetto dei sei mesi antecedenti la data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Il terzo creditore, invece, sosteneva di non aver ricevuto alcun pagamento, ma di aver provveduto alla compensazione, ai sensi dell’art. 1241 c.c., delle reciproche posizioni creditorie scaturenti da alcune fatture.

Il Tribunale ha, in primo luogo, accertato che, nel semestre, non erano stati eseguiti pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  bensì erano stati compensati crediti liquidi ed esigibili, derivanti da contrapposte fatture.

Ebbene, la compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori all’apertura dell’A.S. non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nell’A.S., secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 56 l.fall. Il medesimo principio risulta oggi trasposto nell’art. 155 CCII e, pertanto, applicabile anche con riferimento alla liquidazione giudiziale.

Invero, con la compensazione non si realizza alcuna forma di pagamento, in quanto il terzo non riceve alcuna somma di denaro, ma gli viene soltanto consentito di non versare alla società poi sottoposta a procedura concorsuale l’importo di cui era debitore.

Il Tribunale precisa, inoltre, che non sono revocabili né la compensazione legale, cui ha ricondotto la fattispecie in esame, né la compensazione giudiziale, in quanto frutto di un provvedimento giudiziario, ma come sia revocabile, invece, la compensazione volontaria, ossia quella frutto di uno specifico accordo tra le parti. In tal caso, infatti, le parti si accordano per compensare due crediti anche se essi non rivestono le caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità, richieste per effettuare la compensazione legale.

In definitiva, una forma di estinzione del debito che non si sostanzia in un pagamento quale è la compensazione legale o giurisdizionale non può essere oggetto di revocatoria fallimentare.

Autore Lodovico Dell’Oro

Associate

Milano

l.delloro@lascalaw.com

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