15.09.2025 Icon

Cram down e credito pubblico: il concordato minore oltre il veto dell’amministrazione finanziaria

Con la sentenza n. 24 del 15 luglio 2025, il Tribunale di Trieste consolida il cram down erariale come strumento di equilibrio tra la tutela del credito pubblico e l’effettiva praticabilità delle procedure di sovraindebitamento, riconoscendone l’applicazione anche nelle ipotesi liquidatorie.

Il cram down erariale si applica anche nel concordato minore liquidatorio

La recente sentenza del Tribunale di Trieste (15 luglio 2025, n. 24) si inserisce nel filone giurisprudenziale che sta progressivamente consolidando l’applicazione del cram down erariale anche nel concordato minore di tipo liquidatorio. La decisione assume rilievo perché affronta in maniera chiara il tema del dissenso degli enti pubblici e conferma la possibilità per il giudice di intervenire in via sostitutiva, al fine di non compromettere la funzionalità della procedura.

Il caso: una proposta con apporto esterno bloccata dal dissenso dell’Erario

Il caso sotteso alla pronuncia in commento riguardava un’imprenditrice individuale che, cessata l’attività, aveva presentato una proposta di concordato minore con apporto esterno di risorse. Nonostante la correttezza formale della domanda e la regolarità della procedura, il piano non aveva ottenuto la maggioranza prevista, a causa del mancato voto favorevole dell’amministrazione finanziaria e dell’INPS.

Il giudizio di convenienza come criterio centrale per l’omologazione

Il Tribunale, muovendo dall’art. 80, co. 3, CCII, ha ribadito che il giudizio di convenienza deve concentrarsi esclusivamente sul credito erariale o previdenziale, con una valutazione che tenga conto “non solo del valore quantitativo ma anche del valore qualitativo, da individuarsi nei tempi e nelle modalità effettive di soddisfacimento”. È, quindi, possibile omologare la proposta anche in assenza della maggioranza, qualora risulti più vantaggiosa dell’alternativa liquidatoria.

Il ruolo del giudice come assenso sostitutivo

Di particolare interesse è il richiamo al ruolo del giudice, che si traduce in un vero e proprio assenso sostitutivo: “la verifica positiva da parte del tribunale costituisce […] un assenso sostitutivo ai fini del quorum”. Con questa affermazione, il Tribunale chiarisce che l’inerzia o il rifiuto degli enti pubblici non possono paralizzare la procedura, a condizione che il piano garantisca un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione.

La rilevanza dell’apporto di nuova finanza

Inoltre, la decisione valorizza l’apporto di risorse esterne, definito dall’OCC come elemento idoneo ad “aumentare l’attivo da rimettere a disposizione dei creditori”. Tale aspetto evidenzia come la presenza di nuova finanza, anche in un concordato minore liquidatorio, possa incidere in modo determinante sul giudizio di convenienza e sull’esito della procedura.

Un principio funzionale per superare il blocco dei creditori pubblici

La pronuncia del Tribunale di Trieste ha, dunque, il merito di confermare la piena applicabilità del cram down erariale al concordato minore e, più in generale, di rafforzare la funzione di questo istituto quale strumento di riequilibrio tra tutela del credito pubblico e finalità di superamento della crisi. Essa contribuisce a rendere il concordato minore una via realmente percorribile, evitando che l’atteggiamento degli enti fiscali e previdenziali si traduca in un ostacolo insormontabile.

In questa prospettiva, la sentenza si pone come un tassello importante nel processo di costruzione di una giurisprudenza che, pur rispettando la posizione dei creditori pubblici, riconosce la centralità del principio di convenienza e la necessità di garantire al debitore meritevole una concreta possibilità di ripartenza. La logica sottesa è quella di un diritto concorsuale sempre più orientato alla funzionalità ed alla massimizzazione del valore, coerente con lo spirito del Codice della crisi e con la finalità di “second chance” che ne permea l’impianto complessivo.

Autore Siria Nedbal

Trainee

Milano

s.nedbal@lascalaw.com

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