02.03.2026 Icon

Controllo del merito creditizio: a Lecce la garanzia MCC non salva il contratto dalla nullità

L’attività istruttoria che precede la concessione di un finanziamento non può essere svolta sommariamente, soprattutto quando il credito è assistito da una garanzia pubblica gestita da Mediocredito Centrale. Il Tribunale di Lecce, con sei decreti pubblicati il 27 gennaio 2026, ha dichiarato la nullità di altrettanti finanziamenti garantiti dallo Stato. Secondo il Collegio la banca resta obbligata a svolgere una verifica effettiva, dettagliata e approfondita del merito creditizio, a maggior ragione quando il credito è assistito da garanzia pubblica: in difetto, il contratto è nullo per violazione di norma imperativa.

Tribunale di Lecce, decreti 27 gennaio 2026

Garanzie statali e accesso al credito durante la pandemia da COVID-19

Come noto, durante la pandemia da Covid-19 e nel periodo immediatamente successivo è stata cura del legislatore agevolare l’accesso al credito per le imprese, avendo un occhio di riguardo alle piccole e medie imprese e alle start-up, ampliando gli strumenti di garanzia pubblica quali, primo tra tutti, il Fondo di Garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale, con l’obiettivo di attenuare l’effetto della crisi pandemica sulla liquidità delle aziende italiane, in particolare quelle coinvolte nei settori maggiormente rallentati dalle necessarie chiusure precauzionali. L’obbiettivo di tali misure era essenzialmente quello di incentivare e accelerare il percorso verso l’erogazione del credito da parte di banche ed intermediari attraverso il significativo incremento dell’uso di garanzie pubbliche, di modo da ridurre l’esposizione al rischio per gli stessi intermediari. Nell’ambito di questo contesto, secondo i giudici salentini, la necessità di facilitare e velocizzare l’accesso al credito, anche se assistito da garanzia statale, deve sempre bilanciarsi con lo svolgimento di una puntuale e scrupolosa attività istruttoria.

Le fattispecie

Le decisioni del Tribunale di Lecce riguardano sei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, concessi ad una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale. A fronte di tali erogazioni, le banche hanno presentato istanza di ammissione al passivo per recuperare i loro crediti. La Curatela, opponendosi, ha rilevato l’insufficienza delle verifiche svolte dagli istituti di credito – che avrebbero omesso di accertare in modo adeguato l’effettiva capacità di rimborso del cliente – e ha sottolineato come le verifiche fossero state approssimative proprio a causa della presenza di garanzie pubbliche. Il Tribunale ha accolto tali rilievi, ritenendo, quale conseguenza, i contratti radicalmente invalidi ed escludendo i crediti dallo stato passivo.

Le motivazioni: istruttoria superficiale e abuso di credito

Per il Collegio salentino, la concessione del credito non può limitarsi a un mero controllo cartolare né essere basata su dati sintetici e approssimativi o sull’aspettativa di escussione della garanzia pubblica. Il Tribunale ha richiamato, oltre ai principi di sana e prudente gestione dettati dal TUB, anche gli obblighi di monitoraggio costante imposti dalle normative emergenziali. In particolare, la mancata verifica del merito creditizio, a fronte di di elementi finanziari oggettivi e di segnali di difficoltà già emergenti nei dati contabili, è stata considerata sintomatica di una grave negligenza professionale e di un vero e proprio abuso nell’erogazione del credito. La violazione di tali obblighi, secondo il Tribunale, costituirebbe inosservanza di norma imperativa e determinerebbe la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 del codice civile.

Orientamento contrario alla nullità del finanziamento

Di segno opposto rispetto all’orientamento salentino è quello cui aderisce altra parte della giurisprudenza di merito, che ritiene come la non corretta valutazione del merito creditizio non determini la nullità del finanziamento, potendo l’eventuale violazione semmai rilevare sul piano della responsabilità risarcitoria.

Il contrasto tra i citati orientamenti è ormai noto e si attendono, al riguardo, le statuizioni della giurisprudenza di legittimità.

Autore Ilaria Izzo

Associate

Milano

i.izzo@lascalaw.com

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