Come deve comportarsi e, più in particolare, che documentazione deve richiedere la filiale della banca a fronte della richiesta di apertura, da parte dei professionisti degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), di conti correnti intestati alle procedure da sovraindebitamento?
Il tema è di notevole interesse pratico per le banche, anche a fronte del sensibile incremento del ricorso alle procedure da sovraindebitamento da parte dei debitori.
Proveremo, dunque, a fare un po’ di chiarezza sul tema, facendo riferimento non tanto alla relativa normativa (che nulla precisa al riguardo), quanto alla prassi e all’operatività dei professionisti.
In ragione dello spossessamento dei beni che caratterizza sia la liquidazione giudiziale (già fallimento) che la liquidazione controllata (già liquidazione del patrimonio), riteniamo ragionevole affermare che il liquidatore possa operare nell’ambito di quest’ultima procedura al pari di un curatore.
Di talché riteniamo che il liquidatore sia legittimato a recarsi in banca per ottenere l’apertura di un conto intestato alla procedura (al fine, in primo luogo, di far ivi accreditare gli importi derivanti dalla liquidazione dei beni), presentando la relativa sentenza di apertura (contenente la propria nomina).
Il liquidatore dovrebbe provvedere, quindi, ad informare il giudice in merito all’avvenuta apertura del conto e la cancelleria competente dovrebbe registrare i relativi dati bancari (per gli adempimenti relativi ai mandati di pagamento).
Le uscite, infatti, devono essere autorizzate dal giudice, che provvede ad emettere il relativo mandato di pagamento (su istanza del liquidatore). La cancelleria dovrebbe trasmettere il mandato di pagamento alla banca a mezzo posta elettronica certificata e il liquidatore dovrebbe poi potersi recare in banca per la disposizione di pagamento.
Per quanto riguarda, invece, le procedure da sovraindebitamento di natura negoziale (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore già piano del consumatore e concordato minore già accordo di ristrutturazione dei debiti), riteniamo ragionevole fare riferimento a quanto espressamente disposto dal giudice.
Più in particolare, nell’ambito di dette procedure, non si realizza uno spossessamento dei beni del debitore e il professionista dell’OCC è chiamato in prima battuta, tra gli altri adempimenti, a meramente vigilare sulla corretta esecuzione del piano che, salvo diverse disposizioni espresse del giudice, resta in capo al debitore.
Riteniamo dunque che, per valutare la possibilità di aprire un conto intestato ad una delle procedure negoziali su richiesta del professionista dell’OCC, occorra fare riferimento a quanto espressamente disposto dal giudice nel provvedimento di omologa.
Ciò ritenendo ingiustificata la richiesta di apertura del conto da parte del professionista dell’OCC (o che quantomeno vadano richiesti dei chiarimenti a quest’ultimo) tutte le volte in cui questi sia stato incaricato di meramente vigilare sull’esatta esecuzione del piano, che resta in capo al debitore. Nell’ambito di tale specifica attività, il professionista dell’OCC dovrebbe limitarsi a chiedere al debitore una rendicontazione periodica (comprensiva dell’evidenza delle movimentazioni del conto), relazionando il giudice e informando quest’ultimo di eventuali criticità. Il professionista dell’OCC potrebbe eventualmente ottenere un’autorizzazione integrativa dell’incarico da parte del giudice, ove questi lo ritenga opportuno.
Ove, invece, il giudice decida di incaricare il professionista dell’OCC anche dell’esecuzione del piano (come sovente accade, per esempio, in caso di età avanzata del debitore), riteniamo che la banca possa procedere all’apertura di un conto intestato alla procedura negoziale a fronte della presentazione, da parte del professionista dell’OCC, del provvedimento di omologa (contenente lo specifico incarico di cui si discute) e della documentazione relativa alla propria nomina.
Infine, in tema di certificazione della conformità dei documenti prodotti alla banca, osserviamo come, nell’ambito della normativa di riferimento, non vengano espressamente indicati tra i soggetti provvisti del relativo potere né i liquidatori né i professionisti degli OCC.
Da parte nostra, per quanto detto sopra, se riteniamo che la relativa normativa sia applicabile per analogia (con la figura del curatore) anche al liquidatore della liquidazione controllata, nutriamo qualche dubbio in relazione all’eventuale potere di certificazione dei professionisti degli OCC, che potranno comunque essere invitati ad ottenere la semplice apposizione di una certificazione da parte della cancelleria competente.
Speriamo di essere riuscite a fornire nel modo più immediato e pratico possibile alcuni chiarimenti rispetto a questo tema che, come detto, sappiamo essere di frequente interesse per le filiali delle banche e per gli altri soggetti coinvolti nelle procedure da sovraindebitamento.