16.01.2023 Icon

Concordato semplificato, sì ma a quali condizioni?

La proposta di concordato semplificato che prevede la liquidazione atomistica dei beni sociali con integrale destinazione del realizzo ai creditori è ammissibile anche ove preveda il soddisfacimento integrale dei soli creditori prededucibili, parziale dei creditori privilegiati e ipotecari e… nulla per i creditori chirografari. 

Così si è pronunciato del Tribunale di Como, omologando il concordato semplificato proposto da una società all’esito della composizione negoziata conclusasi infruttuosamente.

Come noto, il concordato semplificato non è una procedura autonoma: il requisito per potervi accedere è l’esperimento della composizione negoziata da parte del debitore.

Tuttavia, per considerare assolto il predetto requisito è necessario che l’esperto abbia accertato che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e che, nonostante le concrete prospettive di risanamento, le possibili soluzioni, negoziali e non, si siano rivelate concretamente impraticabili.

Il Tribunale, infatti, deve verificare la fattibilità del piano di liquidazione, che la proposta di concordato non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri anzi a ciascuno di essi una convenienza maggiore rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale.

Inoltre, a tutela degli interessi creditori, deve essere accertato che non siano esperibili, in caso di liquidazione giudiziale, azioni revocatorie o recuperatorie.

Nel caso di specie, il Tribunale, verificati tutti i requisiti previsti dalla legge, ha omologato il concordato semplificato. 
In particolare, ha verificato come non risultasse prevedibile, nell’alternativa della liquidazione giudiziale, una destinazione ai creditori di utilità superiori rispetto a quelle emergenti dalla proposta di concordato semplificato.

Quali rimedi possono mettere in campo i creditori per evitare l’omologa?

Innanzitutto, possono opporsi all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata dal Tribunale e possono, poi, proporre reclamo alla Corte d’Appello contro il decreto di omologa ed eventuale successivo ricorso in Cassazione.