17.02.2023 Icon

Composizione negoziata: novità in arrivo!

Al 3 febbraio 2023 risultavano essere state depositate 585 domande di accesso alla composizione negoziata.

Un numero ben al di sotto delle aspettative quando, all’indomani del 15novembre 2021, veniva pronosticato il deposito di 10.000 istanze di nomina dell’esperto.

È in questo scenario che si inserisce l’intervento con cui il Governo intende dare linfa ad uno strumento che ha decisamente sottoperformato.

Dall’esame dell’art. 40 della bozza del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”, emerge l’intenzione di recepire le istanze formulate a più riprese dagli operatori del settore che avevano individuato nella difficoltà di recupero del compendio documentale da parte dell’imprenditore e nell’impossibilità di attivare la transazione fiscale i principali motivi dell’insuccesso.

Sotto il profilo documentale sarà, verosimilmente, introdotta una forma di “domanda di accesso semplificato”. In sostanza l’imprenditore potrà autocertificare di aver richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni tributarie e previdenziali previste dall’art. 17, co. 3, lett. e), f) e g). Tale novità consentirà all’imprenditore di superare i ritardi in cui troppo spesso incorre a causa dell’Amministrazione Finanziaria che si mostra indolente nel trasmettere il compendio documentale necessario per il deposito della domanda.

Tuttavia, due saranno le principali novità destinate ad avere un impatto incisivo sulla composizione negoziata.

La prima è, indubbiamente, rappresentata dalla possibilità di ricorrere alla transazione fiscale che avrà l’effetto di incentivare il ricorso a tale strumento da parte degli imprenditori.

Nella bozza diffusa il 15/02/2023 si legge infatti che “Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle entrate-Riscossione, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale infortuni sul lavoro (…) che prevedono il pagamento parzionale o anche dilazionato del debito e dei relativi accessori (…)”.

L’efficacia degli accordi transattivi rimarrebbe condizionato al raggiungimento di uno dei rimedi negoziali previsti dall’art. 23, comma 2, lett. a) e c), CCII e al fatto che dovrà essere assicurato il pagamento del debito in misura non inferiore rispetto a quello che verrebbe garantito in caso di liquidazione giudiziale.

In aggiunta, è previsto il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria in quanto “La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l’esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori (…)”.

La seconda novità è tesa, invece, ad agevolare il raggiungimento di accordi con i creditori.

Il Legislatore, sulla falsa riga di quanto accade con riferimento ai piani attestati di risanamento, intende consentire ai creditori di emettere la nota di variazione Iva qualora la crisi dell’impresa venisse risolta in via negoziale (art. 23, co. 2, lett. a e c, CCII) a condizione che il contratto o l’accordo venga pubblicato nel registro delle imprese. 

A ben vedere, si tratta di una disposizione che era già prevista nella bozza originaria del decreto-legge n. 118/2021, ma che poi venne inspiegabilmente stralciata.

Autore Frank Oltolini

Associate

Milano

f.oltolini@lascalaw.com

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