La domanda di apertura della liquidazione controllata è inammissibile quando proposta da un debitore privo di beni mobili e immobili, titolare della sola pensione di ammontare inferiore a mille euro mensili per carenza di attivo da liquidare.
Sulla base di tale ragionamento, con la pronuncia in commento, il Tribunale di Rimini ha rigettato un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata promosso da un debitore sovraindebitato.
In particolare, il debitore proponeva di mettere a disposizione dei creditori parte della propria pensione per tre anni, offrendo la somma complessiva di soli Euro 5.400,00. Infatti, il ricorrente non possedeva alcun bene mobile o immobile da destinare al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato come non possano essere oggetto di liquidazione controllata i beni impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., tra cui rientra la pensione. Quest’ultima è pignorabile, infatti, solamente nel limite pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di Euro 1.100,00.
Considerato che le somme messe a disposizione dal ricorrente provenivano unicamente dalla pensione di invalidità percepita, ben inferiore al limite sopra indicato, non potevano essere apprese alla procedura concorsuale, il ricorso è stato rigettato e la liquidazione controllata non è stata aperta per mancanza di attivo da liquidare.
Peraltro, il Tribunale ha evidenziato come in ogni caso la liquidazione controllata non avrebbe alcuna convenienza visto che le solo spese di procedura sarebbero ammontate a oltre la metà della somma offerta in soddisfacimento ai creditori.
In definitiva, se il sovraindebitato non può mettere a disposizione dei creditori alcuna utilità, non dovrà richiedere l’apertura della liquidazione controllata, ma ben potrà richiedere l’esdebitazione dell’incapiente, introdotta appositamente per chi, meritevole, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.