Composizione negoziata della crisi d’impresa
Cari Lettori, Care Lettrici,
proseguiamo l’esame delle novità introdotte dal terzo Decreto Correttivo del Codice della Crisi occupandoci oggi della Composizione Negoziata.
Presupposti e accesso alla CNC
Innanzitutto, si chiarisce (ratificandosi così un orientamento che si era consolidato nella giurisprudenza maggioritaria) che le imprese possono accedere alla CNC non solo quando vi è una situazione di crisi conclamata, ma anche in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’obiettivo della modifica è quello di eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla formulazione dell’art. 12 del Codice della Crisi e chiarisce che l’accesso alla composizione negoziata può avvenire, indifferentemente, quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche, diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziari.
Con riguardo alla documentazione che l’impresa deve allegare allorchè deposita una domanda di accesso alla CNC, il legislatore ha tenuto conto delle difficoltà riscontrate dalle imprese nel depositare tempestivamente le certificazioni dovute dall’Agenzia delle Entrate ed INPS ed è quindi stata ratificata la prassi già utilizzata dagli imprenditori di attestare l’avvenuta richiesta, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’Esperto, delle certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi (art. 17, nuovo comma 3 bis).
Testualmente, nella Relazione Illustrativa, si legge “la lettera b) inserisce, con il comma 3-bis, la previsione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.13 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, con il quale è stato agevolato l’accesso alle trattative con la presentazione di autocertificazioni sui debiti tributari e previdenziali. La misura, che così viene messa a sistema, è stata introdotta a causa dei tempi spesso necessari per ottenere la documentazione in questione, che determinavano un ritardo nell’accesso alla composizione a discapito delle concrete possibilità di risanamento, e rappresenta quindi un elemento incentivante della composizione strettamente collegato agli obiettivi PNRR e validato dalle competenti autorità europee”.
Attraverso l’introduzione della lett. a-bis) nell’ art. 17, comma 3, si è favorito il ricorso alla procedura anche in presenza di bilanci non regolarmente approvati, consentendo il solo deposito di progetti di bilancio o di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata.
L’Esperto
Per quanto riguarda l’Esperto, il Legislatore ha ritenuto di “affinarne” i criteri di scelta, prescrivendo che lo stesso provveda a curare con costanza “l’aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito”: l’obiettivo è chiaramente quello di dare rilevanza, tra i presupposti di nomina, anche all’esperienza già maturata in quest’ultimo triennio.
Con riguardo all’indipendenza e ai doveri dell’Esperto, il primo comma dell’art. 16 del Codice precisa ora che “l’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell’incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo”.
In altri termini l’Esperto che continui a prestare attività in favore dell’impresa che abbia avuto accesso alla Composizione Negoziata deve ritenersi ancora vincolato alle prescrizioni proprie del suo incarico e non già di libero professionista dell’impresa “assistita” in esecuzione dell’incarico di esperto.
Testualmente nella Relazione Illustrativa si legge che “l’incompatibilità prevista nella stessa disposizione non può in alcun modo riguardare l’attività che l’esperto potrebbe dover compiere dopo la chiusura delle trattative, resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione ex articolo 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata sia rilasciata dopo, oppure quando l’accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall’esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l’accordo è sottoposto, o, infine, in generale, appaia utile, dopo la chiusura della composizione negoziata, l’opera dell’esperto nelle trattative che si realizzano nella fase che precede la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (articolo 54, comma 3, il cd. preaccordo). Tali esigenze si sono manifestate di frequente nel periodo di prima applicazione della composizione negoziata ed è quindi opportuno chiarire che questa attività è possibile e che, mantenendo l’esperto il ruolo di terzo, la sua attività, anche se successiva, non rientra in quella professionale per la quale è prevista l’incompatibilità per i due anni successivi alla chiusura della composizione”.
Rapporti con le Banche
Per quanto concerne la classificazione del credito vantato dalle Banche nei confronti di soggetti che hanno fatto accesso alla CNC nella nuova versione dell’art. 16 comma 5 che tale accesso non implica di per sé una diversa classificazione del credito. In particolare, è specificato che “Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata”
Per quanto attiene i rapporti in corso la norma prevede – in continuità con la precedente formulazione che “la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore (…)” precisando che l’eventuale decisione di sospendere o revocare le linee di credito determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere motivata e comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa.
Nella Relazione Illustrativa si legge che “tale intervento è stato reso opportuno poiché, nella prassi, si è osservato che molto spesso l’accesso alla composizione negoziata porta gli istituti di credito a sospendere o interrompere le linee di credito invocando la disciplina di vigilanza prudenziale a discapito del processo di risanamento avviato dall’impresa. Per tentare di far fronte alle criticità che discendono da quanto precede, è stato precisato il rapporto tra accesso alle trattative e normativa prudenziale bancaria – al fine di tutelare gli istituti di credito rispetto agli obblighi europei cui sono soggetti al fine di tutelare la propria integrità patrimoniale -, stabilendo espressamente che l’accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito. In tal modo si sottolinea la necessità che gli istituti bancari valutino, di volta in volta, se l’impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da determinare l’applicazione della normativa prudenziale, tenuto conto delle sue condizioni ma anche e soprattutto del progetto di piano che viene depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento. Del resto, la composizione negoziata è, come si è detto, uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi e comunque solo nei casi in cui sia effettivamente possibile il pieno recupero dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’attività imprenditoriale, con la conseguenza che l’impresa che lo utilizza va valutata attentamente considerando tali prospettive. Al fine di rendere coerente l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito con le segnalazioni poste a carico degli stessi istituti di credito si stabilisce che la decisione della banca deve dare atto delle specifiche ragioni che l’hanno determinata e va comunicata agli organi di gestione e di controllo dell’impresa perché possano agire di conseguenza. Infine, tra le modifiche al comma 5, è stata inserita la previsione per cui la prosecuzione dei rapporti non è motivo di responsabilità degli istituti bancari, al fine di tutelare questi ultimi dalla possibilità di future azioni di abusiva concessione del credito, così indirettamente incoraggiando la concessione di liquidità all’impresa”;
Testualmente il comma 5 bis dell’art. 18 prevede ora che:
“dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario”.
Quanto precede all’evidente fine di non dare adito ad una presunzione di responsabilità per inerzia delle banche nell’assumere un provvedimento di sospensione o revoca delle linee di credito.
Con il Decreto Correttivo, dunque, viene mitigato il rischio per le banche di poter essere coinvolte in giudizi per abusiva concessione di credito semplicemente per il solo fatto di aver continuato a finanziare un’impresa dal momento dell’accesso alla composizione negoziata.
Inoltre, per quanto attiene le linee di credito la Banca, anche dopo la conferma delle misure protettive, se ci sono specifiche ragioni di vigilanza prudenziale può sempre mantenere la sospensione delle linee di credito in composizione, purché ciò venga documentato in modo analitico.
Relativamente ai contratti pendenti, per ovviare alla problematica applicativa sorta sulla inclusione o meno dei creditori bancari all’interno delle disposizioni dettate sul punto nel caso in cui siano concesse misure protettive nonché sul rapporto tra l’articolo 16, comma 5, (che si occupa appunto dei soli istituti bancari) e l’articolo 18, comma 5 (che riguarda tutti i creditori senza compiere distinzioni), vengono ora inclusi espressamente i creditori bancari tra i destinatari della norma.
Misure protettive e cautelari
Con riguardo alle misure protettive e cautelari, queste vengono rese più modulabili sulla base delle esigenze dell’imprenditore prevedendo che possano essere erga omnes oppure limitate solo ad alcune iniziative intraprese dai creditori o, ancora, a determinate categorie di creditori o anche solo a singoli creditori.
Nel recepire quanto verificatosi negli anni di applicazione della composizione negoziata, il Legislatore ha previsto che l’imprenditore, già contestualmente alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata o successivamente, possa chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori.
Pertanto, le misure protettive possono applicarsi erga omnes ovvero, su esplicita e circostanziata indicazione dell’imprenditore, in maniera selettiva laddove l’imprenditore ravvisi la necessità di proteggere il patrimonio soltanto da alcune iniziative già intraprese o che potrebbero essere intraprese da alcuni creditori o categorie di creditori “ostili”.
Prededuzione
L’autorizzazione preventiva da richiedersi al Tribunale da parte dell’imprenditore ai fini del riconoscimento della prededuzione viene prescritta in più ampia forma rispetto alla previsione precedente dell’art. 22, lettera a), del Codice.
Ora la norma prevede, oltre alla autorizzazione a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, anche la autorizzazione a chiedere l’emissione di garanzie oppure l’autorizzazione a concludere l’accordo con la banca avente ad oggetto la riattivazione di linee di credito sospese.
Altrettanto rilevante è l’introduzione del comma successivo secondo cui “la prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure”.
Testualmente nella Relazione Illustrativa: “si chiarisce dunque che la prededuzione rappresenta una caratteristica del credito che vale solo nell’ambito di successiva, eventuale, apertura del concorso e che il suo riconoscimento non dipende dagli esiti della composizione negoziata. Si ribadisce in altre parole che l’esito non rileva, dato che la prededuzione è una caratteristica del credito destinata ad operare se e quando si agisce forzatamente sui beni dell’impresa”.
Transazione fiscale
Il Decreto Correttivo ha introdotto anche nella composizione negoziata l’istituto della transazione fiscale (senza alcun meccanismo di cram down, considerata la natura sempre negoziale dell’istituto della composizione). L’art. 23 comma 2 bis CCII prevede che nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori
Alla proposta devono essere allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato.
L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27.
Tuttavia, la sua esecuzione è sospensivamente condizionata al decreto del Giudice il quale, la autorizzerà previa verifica della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo stesso o in alternativa dichiarerà l’accordo privo di effetti.
La norma da ultimo prevede che l’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
Pertanto, questa possibilità di transazione fiscale si affianca alla previsione di cui all’art. 25-bis cci, il quale accorda semplicemente una riduzione di interessi e sanzioni.