Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Perugia, in sede di vaglio per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 22 CCII, ha aggiunto un ulteriore e recente tassello alla definizione giurisprudenziale del concetto di competitività nella gara per la cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata: l’istituzione di una virtual data room e i conseguenti contatti con alcuni operatori di mercato del settore sono sufficienti in presenza di particolari esigenze di celerità.
L’art. 22, lett. d), CCII nel disciplinare il regime autorizzatorio della cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata prescrive espressamente che il giudice verifichi il rispetto del principio di competitività nella vendita. È altrettanto noto che l’articolo non stabilisce alcuna prescrizione in ordine alla procedura da seguire per la ricerca e la scelta del miglior offerente, da qui la necessità di individuare la definizione di questi concetti in giurisprudenza. La dottrina fallimentarista parla di competitività liquida.
Il provvedimento in commento conferma l’elasticità della procedura che può essere seguita per l’individuazione dell’acquirente, da adattare di volta in volta in base agli interessi sottesi al caso concreto.
Deve infatti rammentarsi che le esigenze di competitività che garantiscono la selezione del miglior acquirente e vanificano possibili operazioni abusive della cessione d’azienda autorizzata devono necessariamente contemperarsi con la celerità dell’operazione. Si tratta di un’esigenza nota affinché, con il permanere dello stato di squilibrio patrimoniale, non sia vanificato il valore dell’azienda stessa.
Nel caso concreto tali esigenze di celerità sono decisamente evidenti, considerato che gran parte del valore aziendale risiedeva nei contratti di appalto in essere e nella prospettiva di un loro rinnovo.
Ebbene, quanto al rispetto della competitività (con riferimento specifico alla pubblicità dell’operazione) l’esperto aveva allestito una data room virtuale su un portale di nota visibilità e raccolto le manifestazioni di interesse all’acquisto dell’azienda da parte di alcuni soggetti con i quali aveva intrattenuto degli incontri. Tale procedura di sondaggio del mercato è stata ritenuta dal giudice conforme al contenuto dei paragrafi 9 e 12 del Protocollo di condizione della composizione negoziata di cui alla sezione III dell’allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021.
Si deve anche evidenziare che è stato tenuto in debito conto l’interesse del ceto creditorio, emergendo tale aspetto dall’esplicito raffronto della prospettiva di una cessione autorizzata con l’alternativa liquidatoria.
In conclusione, il Tribunale ha concesso l’autorizzazione subordinandone però l’ efficacia ad un valore minimo del prezzo di vendita dell’azienda e prescrivendo la necessità di un’ ulteriore autorizzazione in caso di aggiudicazione ad un valore inferiore. Così identificando solamente in tale valore minimo un giusto contemperamento degli interessi. Ciò anche in coerenza con la previsione normativa specifica per cui il giudice può dettare “le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti”.