13.12.2023 Icon

Abusiva concessione di credito: quando la responsabilità della Banca è esclusa

La Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi con riferimento alla responsabilità delle Banche per abusiva concessione di credito.

In particolare, la recentissima pronuncia in commento si è concentrata sui temi del carattere abusivo o meno del finanziamento in rapporto alle condizioni economico-patrimoniali della società e della legittimazione ad agire del curatore.

Nel caso di specie, il Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da una Banca che vedeva respinta, già in sede di verifica crediti, la propria domanda di ammissione al passivo del fallimento.

Gli organi della procedura ritenevano, infatti, responsabile la Banca di aver creato un danno alla società per abusiva concessione di credito, danno che veniva eccepito in compensazione al credito residuo vantato dall’istituto di credito.

La Banca, proponendo ricorso in Cassazione, contestava la legittimazione del curatore ad invocare, in via di eccezione di compensazione, il ristoro del danno da asserita abusiva concessione di credito, nonché contestava che il finanziamento fosse stato concesso quando la società versava in stato di dissesto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia di primo grado in quanto carente nell’indicazione del criterio logico-giuridico che ha condotto il Tribunale alla formazione del proprio convincimento.

Preliminarmente la pronuncia, in linea con quanto statuito dall’ordinanza della Corte del 30 giugno 2021, n. 18610, ha definito la concessione abusiva di credito “l’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata.”.

In altri termini “l’erogazione del credito è qualificabile come “abusiva”, qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tale evenienza l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa.”.

Ebbene, sulla base di tali parametri, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, non risultasse correttamente motivata, ai fini della  abusiva concessione di credito da parte della Banca, la motivazione del decreto impugnato a fondamento dell’affermazione secondo la quale la società versava in stato di dissesto economico alla data di stipula del finanziamento.

La modesta consistenza del capitale sociale, la debolezza dell’assetto economico della società, l’applicazione di interessi passivi atti a generare un indebitamento rilevante, l’aspecifico rilievo delle perdite di cui ai bilanci e l’assunta inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata in relazione alle caratteristiche concrete dell’operazione immobiliare finanziata non bastano per sostenere che l’impresa versasse in stato di crisi. Anzi, l’erogazione finanziaria comportava che più l’apertura di credito veniva utilizzata, più la società finanziata aumentava il proprio patrimonio immobiliare e con esso l’attivo dello stato patrimoniale.

Quanto, invece, alla legittimazione del curatore ad azionare la responsabilità della Banca, la Corte ha ribadito come la curatela sia innegabilmente legittimata ad azionare la responsabilità che si correla al danno patrimoniale sofferto dall’imprenditore finanziato.

Ciò che viene lamentato, infatti, è il danno cagionato al patrimonio sociale dalla condotta di concessione abusiva di credito, che il curatore, in quanto gestore del patrimonio del fallito, è abilitato ad azionare quale diritto soggettivo già radicato nel patrimonio dell’imprenditore finanziato.

Non viene, invece, affrontata nella motivazione della sentenza la questione relativa alla legittimazione del curatore a far valere la suddetta responsabilità nell’interesse della massa dei creditori, argomento che era invece stato affrontato in termini dubitativi rispetto alle ultime pronunce di legittimità nell’ordinanza interlocutoria dalla quale è poi discesa la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Autore Lodovico Dell’Oro

Associate

Milano

l.delloro@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crisi e procedure concorsuali ?

Contattaci subito