Ottime notizie per le Banche sul tema della validità dei finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia MedioCredito Centrale: la violazione delle norme sulla valutazione del merito creditizio non ne comporta la nullità
Trib. Padova, 30 luglio 2024
Il Tribunale di Padova ne è certo: un contratto di finanziamento garantito da MCC non è nullo se la valutazione del merito creditizio del debitore è stata omessa o insufficiente.
In una situazione giurisprudenziale di grande incertezza in cui si andava diffondendo un orientamento severo in punto di validità dei menzionati finanziamenti, il Tribunale di Padova (come già segnalato nella nostra Iusletter del 17/04/2024) affronta il tema della nullità con grande spirito critico.
Il caso, seguito dal nostro Studio, può così essere sintetizzato: un creditore proponeva domanda di ammissione allo stato passivo di due fallimenti, in virtù di alcuni rapporti di finanziamento assistiti dalla garanzia statale del Fondo MedioCredito Centrale.
In entrambi i casi i Curatori ed i Giudici Delegati contestavano alla Banca di aver svolto istruttorie approssimative sulla solvibilità del debitore.
Sul presupposto che i contratti fossero nulli per violazione di norme imperative (nella specie, delle norme sulla valutazione del medito creditizio), le domande venivano rigettate ed il creditore impugnava ex art. 98 l.f. il relativo provvedimento di esclusione.
In sede di opposizione, il Tribunale di Padova ha ribaltato le decisioni dei G.D. chiarendo, in prima battuta, come spetti al Curatore l’onere di provare gli elementi della presunta nullità del contratto a fronte di un titolo “estrinsecamente valido”, ossia che non sia stato dichiarato nullo in un precedente giudizio (anche su questo tema ci eravamo soffermati commendando in modo critico il decreto pronunciato dal Tribunale di Pescara il 02.07.2024).
Nel merito della questione, i Giudici veneti hanno fatto chiarezza su quali siano le cause di nullità virtuale dei finanziamenti ex art. 1418, comma 1, c.c.
In primo luogo, è stato precisato come debba essere operata una netta distinzione tra norme di validità (che definiscono i requisiti strutturali del contratto, la cui violazione incide sulla validità del negozio) e norme di condotta (le quali prescrivono regole di comportamento per i contraenti, la cui inosservanza comporta, al più, l’insorgere di una obbligazione risarcitoria del danno).
Ebbene, le norme sulla valutazione del medito creditizio appartengono a tale seconda categoria in quanto “In particolare, nel caso del contratto di mutuo, gli elementi strutturali sono costituiti dalla corresponsione di una somma di denaro da parte del mutuante e dalla sussistenza dell’obbligo restitutorio del mutuatario di capitale ed interessi in un dato periodo di tempo, secondo il piano di ammortamento prescelto.
Tali elementi risultano indifferenti alla precedente valutazione delle capacità restitutorie del mutuatario malamente eseguita o non eseguita del tutto da parte del mutuante: ove infatti il mutuante, ciò nonostante, eroghi la somma mutuata ed il mutuatario assuma su di sé l’obbligo restitutorio, il contratto sarà stato comunque validamente perfezionato, potendo assolvere alla funzione sua propria di finanziamento del mutuatario”.
Le norme sulla valutazione del merito creditizio si riferirebbero dunque ad una fase anteriore alla stipula del contratto e sarebbero pertanto estranee al vincolo contrattuale, su cui non esplicherebbero alcun effetto.
In definitiva, concludono i decreti, “la violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio non comporta nullità del contratto di mutuo, costituendo, al più, presupposto per la condanna al risarcimento dei danni e per la risoluzione del contratto nei casi che lo consentano”.
Non resta ci resta che attendere la parola definitiva dei giudici di legittimità, sperando che raccolgano l’assist offerto da Padova.