20.07.2022 Icon

2° Pillola: Il concordato semplificato

Cari Lettori,

come anticipato, affronteremo oggi il tema del concordato semplificato, vale a dire uno dei possibili sbocchi della composizione negoziata. Il Codice ha sostanzialmente recepito quanto già introdotto con il D.L. n. 118/2022, che avevamo già commentato sulla nostra Iusletter ma, per coerenza espositiva, poiché con le nostre Pillole ci prefiggiamo l’obiettivo di commentare tutto il Codice della Crisi, andremo ad esaminarne le caratteristiche più interessanti.

  1. Caratteristiche essenziali

Innanzitutto: perché semplificato? Di seguito le caratteristiche essenziale di questo “quasi nuovo” modello di concordato:

  • non è prevista una fase di ammissione;
  • è esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario);
  • non è previsto l’intervento del giudice delegato;
  • non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori;
  • non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari.

Come anticipavo il concordato non è una procedura autonoma atteso che vi si può accedere solo se il percorso della composizione negoziata, pur regolarmente avviato, non è andato a buon fine. All’imprenditore, quindi, viene negata la possibilità di depositare direttamente domanda di omologazione del concordato semplificato. 

  1. Il procedimento

La proposta di omologazione del concordato semplificato si propone con ricorso, che deve essere presentato nel termine di sessanta giorni dal deposito della relazione finale da parte dell’esperto, avanti al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha il c.d. “COMI”. Il deposito della domanda, trattandosi di una procedura concorsuale, viene comunicato al pubblico ministero ed è soggetto alla pubblicità nel registro delle imprese.

Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese si producono i seguenti effetti:

  • i crediti sorti in pendenza di procedura sono prededucibili;
  • l’imprenditore subisce il c.d. “spossessamento attenuato”;
  • è fatto divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti;
  • le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti alla data di pubblicazione sono inefficaci;
  • sono parimenti inefficaci le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi eseguite dopo il deposito della domanda;
  • i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente concorrono per quanto è loro dovuto con i chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

Con riguardo alle misure protettive, nel silenzio della legge, si ritiene che queste debbano essere oggetto di una specifica richiesta da parte dell’imprenditore.

Depositata la domanda, il Tribunale, previa valutazione della ritualità della proposta e acquisita la relazione finale dell’esperto, pronuncia decreto con cui nomina un ausiliario al quale viene assegnato un termine per il deposito del parere circa l’attuabilità del piano e ordina all’imprenditore che la proposta, il parere dell’ausiliario e la relazione finale dell’esperto siano comunicati ai creditori, risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, CCII. Con lo stesso provvedimento il Tribunale fissa l’udienza per l’omologazione.

La comunicazione fatta ai creditori fa scattare, per questi ultimi, il termine per opporsi all’omologazione: dieci giorni prima dell’udienza fissata.

Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesi dalle parti o d’ufficio, procede con decreto motivato, immediatamente esecutivo e soggetto alla pubblicità nel registro delle imprese, all’omologazione del concordato.

Per quanto concerne le valutazioni che competono al Tribunale, queste riguardano: la regolarità del contradditorio e del procedimento; il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; la fattibilità del piano di liquidazione. Il tribunale inoltre deve verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori ed assicuri a ciascuno di essi un’utilità; sia più conveniente rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale.

Una volta omologato, il concordato è da considerarsi, ai sensi dell’art. 116 CCII, vincolante per tutti i creditori, i quali, tuttavia, conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti dei fideiussori del debitore, i suoi coobbligati e gli obbligati in via di regresso.

Il decreto di omologa è reclamabile avanti la Corte d’Appello nei successivi trenta giorni, ai sensi dell’articolo 247 CCII.

  1. L’esecuzione del concordato

All’ausiliario è affidato il compito di vigilare sull’adempimento del concordato.

Nel caso in cui  il piano di concordato preveda la cessione dei beni, il Tribunale, con il decreto di omologazione, nomina uno o più liquidatori e un comitato composto da tre o cinque creditori cui vengono attribuiti compiti di vigilanza.

  1. La risoluzione del concordato

Ciascuno dei creditori e l’ausiliario, su istanza di uno di essi, possono chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, a condizione che questo non sia di scarsa importanza.

Il relativo il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato e la risoluzione è funzionale all’apertura della liquidazione giudiziale, a meno che lo stato di insolvenza in cui versa il debitore sia dipeso da debiti sorti successivamente al deposito della domanda di cui all’art. 25-sexies CCII.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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