Care Lettrici, cari Lettori,
come anticipato nella nostra Iusletter del 30 settembre scorso, riprendiamo la pubblicazione delle Pillole di diritto concorsuale che hanno come obiettivo quello di illustrare le modifiche che il terzo decreto correttivo, pubblicato in G.U. venerdì 27 settembre e in vigore dal 28 settembre, ha apportato al Codice della Crisi.
Per comodità di lettura a questo link, potrete trovare il testo aggiornato del Codice della Crisi:
QUALCHE PREMESSA
Sappiamo che il CCII, originariamente emanato con il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, è già stato oggetto di interventi integrativi e correttivi volti a correggere errori materiali, chiarire questioni interpretative sorte nella prassi e uniformare il testo alla normativa comunitaria.
Tali interventi, come il decreto correttivo oggetto delle nostre Pillole, sono stati resi possibili in virtù sia della legge n. 20 del 2019 che della legge di delegazione europea n. 53 del 2021 (tramite quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012) che consentono l’adozione di più decreti legislativi correttivi entro la data del 15 luglio 2024, poi prorogata al 13 settembre 2024.
Le modifiche introdotte, con le finalità sopra indicate, hanno come file rouge il miglioramento della gestione delle crisi d’impresa (prima che diventi insolvenza), facilitando l’accesso a strumenti di risanamento, promuovendo una maggiore responsabilità nella segnalazione e gestione delle difficoltà finanziarie. In quest’ottica deve, a mio avviso, essere letto anche il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, originariamente previsto per il debitore ed i creditori, che viene ora esteso ad “ogni altro soggetto interessato” (art. 4, comma 1, CCII).
Preciso subito che autorevole dottrina si è già pronunciata nel senso di ritenere che, nonostante le aspettative, il decreto non abbia introdotto sostanziali miglioramenti per i debitori in difficoltà, limitandosi a modifiche formali che lasciano irrisolte molte criticità operative.
Il pochissimo tempo concesso alle Commissioni parlamentari per l’esame del testo legislativo avrebbe di fatto impedito un’analisi approfondita di tutte le sue implicazioni, soprattutto con riguardo alla tutela dei debitori.
In particolare, al di là delle correzioni terminologiche (per esempio la sostituzione di “albo” con “elenco” o l’aggiunta di un trattino in “situazione economico-patrimoniale”) che senz’altro migliorano la coerenza linguistica del codice, non vi sarebbero benefici tangibili ai debitori (per esempio una semplificazione delle procedure di accesso agli strumenti di risoluzione della crisi).
Venendo all’esame più analitico del decreto, questo si compone di 57 articoli, divisi in due Capi principali:
- nel Capo I (Articoli 1-51) sono contenute le disposizioni modificative del CCII;
- nel Capo II (Articoli 52-57) sono contenute disposizioni di coordinamento, norme abrogative necessarie a seguito delle modifiche introdotte e disposizioni transitorie.
L’anticipata emersione della crisi
Il decreto correttivo rafforza il sistema delle segnalazioni inserendo tra i soggetti che sono tenuti a segnalare all’organo amministrativo uno stato di crisi o di insolvenza anche il soggetto incaricato della revisione legale (organo di controllo esterno), precisando che esse vanno effettuate dal collegio sindacale e dai revisori nell’esercizio delle rispettive funzioni, e quindi nei rispettivi ambiti di azione e competenza oltre che nell’esercizio della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi (art. 25-octies).
Mediante il richiamo alle lettere a) e b) dell’art. 2, si è chiarito che l’obbligo di cui sopra non scatta in presenza di una mera situazione di difficoltà, scongiurando così il rischio di interventi poco utili, eseguiti per sola finalità di autotutela, così tradendo lo scopo della disposizione.
Il correttivo ha avuto anche cura di precisare che la segnalazione deve considerarsi in ogni caso tempestiva, con i positivi corollari per l’esclusione (o l’attenuazione) delle responsabilità, se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni che rendono probabile l’insolvenza.
Questa previsione, unitamente alla riscrittura dell’articolo 2407 c.c., in corso di approvazione da parte del Parlamento, che introduce una limitazione del danno risarcibile dai sindaci ad un multiplo dei compensi, dovrebbe prevenire indebite irradiazioni automatiche di responsabilità, che hanno fatto talora dell’organo di controllo il capro espiatorio di situazioni di crisi non sempre riferibili (o solo in misura molto contenuta riferibili) a inadempimenti degli obblighi di vigilanza.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. e art. 15, D. Lgs 39/2010.
Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
Nell’art. 25 decies del CCII è stata inserita una precisazione quanto mai opportuna stante le incertezze interpretative che si erano registrate nella prassi: gli obblighi di comunicazione per le banche e gli altri intermediari finanziari scattano solo se le variazioni degli affidamenti sono in senso peggiorativo.
Non solo: viene meno il riferimento al termine “revisioni” che pure aveva creato non poche incertezze interpretative.
Come si legge nella Relazione Illustrativa, “l’intervento corregge la formulazione della norma, risultata eccessivamente generica nel prevedere la segnalazione per ogni modifica dei rapporti negoziali tra istituti di credito e impresa, individuando con maggiore precisione l’ambito applicativo in coerenza con la sua funzione di precoce strumento di segnalazione. Si chiarisce, quindi, che l’obbligo di comunicazione a carico delle banche nei confronti degli organi di controllo societario riguarda solo le variazioni degli affidamenti di natura peggiorativa e la sospensione degli affidamenti”.
Anche in questo caso, nessuna specifica sanzione assiste l’obbligo della banca; seppure, in via più generale ed indiretta, non possa escludersi che in sede giudiziale possa valorizzarsi la condotta omissiva della banca nella prospettiva di un ipotetico concorso in alcuno dei diversi reati “fallimentari” nei quali, a torto o a ragione, gli intermediari vengono talvolta coinvolti.
Inoltre, a seguito della segnalazione, nessun obbligo conseguente viene imposto all’imprenditore (ed eventualmente al suo organo di controllo): se non quello – che si direbbe però imposto dal generale dovere di diligenza e dalla sua specificazione negli artt. 3 del Codice – di prendere atto della segnalazione e di valutarne la rilevanza nell’ambito della più complessiva, e comunque doverosa, attività di rilevazione di un possibile stato di crisi.
Vi è però da dire che, vista la modifica esposta sopra con riguardo agli obblighi di segnalazione che spettano ai revisori esterni, anche con riguardo alle comunicazioni che le banche devono fare sarebbe stato opportuno precisare per garantire il coordinamento tra le due norme che, tra i destinatari, vi devono essere i revisori esterni.