01.09.2022 Icon

Superbonus 110%: l’Antitrust piomba sulle banche

Con i provvedimenti nn. 30287 e 30288, pubblicati lo scorso 22 agosto 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è pronunciata in relazione ad alcune pratiche commerciali ritenute scorrette, adottate da due banche in merito alla cessione del credito d’imposta relativo al Superbonus 110%.

In particolare, nel primo caso la banca avrebbe condizionato il cliente a servirsi di una società d’ingegneria predeterminata per il rilascio dell’asseverazione tecnica, e di un preciso studio legale per le attività fiscali e amministrative necessarie a ottenere il visto di conformità, imponendogli il pagamento di ulteriori oneri nel caso in cui il cliente si fosse invece avvalso di un professionista di propria fiducia.

Similmente, nel secondo caso l’istituto di credito avrebbe condizionato il cliente ad avvalersi di una particolare società di consulenza fiscale convenzionata per ottenere il visto di conformità.

A loro difesa, gli enti avevano sostenuto che nel corso del primo contatto era stata comunque messa a disposizione del cliente la documentazione informativa in materia di Superbonus (il foglio informativo, la check list documentale, etc.), avvisandolo del fatto che in ogni caso il costo per l’ottenimento dell’asseverazione tecnica e il visto di conformità erano a suo carico, sia che si fosse avvalso dello studio legale suggerito dalla banca, sia che avesse scelto un altro professionista.

Il cliente sarebbe rimasto, quindi, libero di affidare l’esecuzione del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica a professionisti da lui liberamente individuati, oppure a esperti convenzionati con gli enti stessi.

In ogni caso, i relativi costi sarebbero stati tutti detraibili fiscalmente, rientrando nelle somme cedibili all’intermediario finanziario nell’ambito della cessione del credito.

In sede ispettiva, l’AGCM aveva però rilevato l’assenza di ogni indicazione sulla natura facoltativa del supporto tecnico delle società convenzionate, oltre al fatto che non erano state fornite informazioni sull’esistenza della facoltà di scegliere alternativamente un professionista di propria fiducia o quello convenzionato.

Tali indicazioni erano state riferite alle banche interessate all’interno della comunicazione di avvio del procedimento.

Allo scopo di superare tali rilievi, le banche si erano assunte vari impegni, in conformità con l’art. 27, comma 7, del codice del consumo.

In particolare, nel primo caso l’AGCM ha rilevato come la banca si fosse impegnata, in particolare, a rafforzare le informazioni nella documentazione precontrattuale, sottolineando come il cliente sia assolutamente libero di affidarsi a professionisti di sua fiducia, e provvedendo altresì a un’adeguata attività di formazione della rete di vendita. Inoltre sarebbe stato sopportato dall’ente stesso ogni onere, in precedenza previsto in capo al cliente, nel caso in cui costui avesse scelto un professionista diverso da quello suggerito.

Nel secondo caso, invece, si è sottolineato come la banca si fosse impegnata, tra l’altro, di inserire nella documentazione informativa precontrattuale (fogli informativi e volantini) le condizioni economiche praticate dalla società di consulenza convenzionata.

Tali misure sono state ritenute idonee dall’AGCM per eliminare le criticità contestate in sede di comunicazione di avvio del procedimento, la quale ha pertanto chiuso i due procedimenti senza accertare alcuna infrazione (e, di conseguenza, senza irrogare sanzioni), limitandosi soltanto a dichiarare obbligatori gli impegni che le banche si sono assunte, secondo lo stesso art. 27, comma 7, del codice del consumo.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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