La Banca d’Italia ha pubblicato un elenco di FAQ aventi a oggetto l’identificazione del titolare effettivo e il registro dei titolari effettivi.
Si tratta di un provvedimento molto atteso all’interno della disciplina antiriciclaggio, considerando anche che il prossimo 11 dicembre 2023 entrerà in vigore il Registro dei titolari effettivi.
Attraverso tali FAQ, la Banca d’Italia mira ad agevolare i soggetti obbligati all’assolvimento del compito di individuare il titolare effettivo all’interno delle varie attività connesse all’adeguata verifica della clientela, soprattutto nelle ipotesi in cui i criteri dettati dall’art. 20 d.lgs. 231/2007 non siano sufficientemente risolutivi.
Volendo esaminare le ipotesi più particolari, il documento si sofferma anzitutto sull’ipotesi in cui il cliente sia una pubblica amministrazione. In questo caso, la Banca d’Italia osserva come il titolare effettivo coincida con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. L’individuazione verrà quindi effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente.
Nell’ambito di rapporti od operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, la titolarità effettiva va individuata proprio nel soggetto sottoposto a tali procedure. In tale ambito, il soggetto incaricato dall’autorità giudiziaria a operare nella procedura (come il professionista delegato, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore) deve invece essere identificato come esecutore, ovvero il soggetto a cui sono riferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto del cliente (cfr. art. 1, c. 2, lett. p, d.lgs. 231/2007).
Un caso particolare è poi quello della proprietà indiretta, se nella catena partecipativa risultino società controllate. A questo proposito, la Banca d’Italia richiama l’art. 20, c. 2, d.lgs. 231/2007, che, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo. Le FAQ ricordano come tale soglia rilevi in caso di proprietà sia diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica), sia indiretta (vale a dire, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Per l’ipotesi di proprietà indiretta attraverso società controllate, la soglia del 25% + 1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che esercitano il controllo ex art. 2359, c. 1, c.c..
La Banca d’Italia conclude il proprio documento specificando che in caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi (salvo l’obbligo di segnalazione ex art. 6 del decreto 55/2022), agli esiti delle proprie ricerche. La consultazione del Registro dei titolari effettivi è, infatti, configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica.
Allo stesso modo, un’eventuale difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ricavate dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica, non è di per sé motivo sufficiente per effettuare la segnalazione all’UIF, né obbliga il soggetto ad astenersi dal compimento dell’attività (essendo l’astensione dovuta solo nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare in sé l’adeguata verifica).