08.08.2024 Icon

Imprese di criptovalute extra UE: interviene l’ESMA

Lo scorso 31 luglio 2024 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un parere concernente i rischi presentati dalle imprese globali di intermediazione di criptovalute con sede di esecuzione in paesi extra UE, che chiedono l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento sui mercati degli asset crittografici (c.d. MICAR), di esercitare una parte della loro attività all’interno dell’Unione Europea, mantenendo invece la parte sostanziale delle loro attività di gruppo al di fuori dell’ambito di regolamentazione eurounitario.

Il mercato delle criptovalute, se fino a pochi anni fa era un vero e proprio far west, oggi conosce una regolamentazione sempre più puntuale, che intercetta numerosi ambiti normativi (dalle procedure autorizzative, alle norme di vigilanza, fino alla disciplina antiriciclaggio), a partire dal diritto dell’Unione Europea e fino alle normative dei singoli stati.

Ciò allo scopo di assicurare una tutela ad alcuni principi, anche di rilievo costituzionale, come la protezione dei consumatori e il mantenimento di un mercato trasparente e ordinato.

Il nuovo regolamento dell’ESMA si colloca senz’altro in questo contesto.

Indubbiamente, uno dei maggiori fattori di rischio si verifica quando si presenta al mercato interno un intermediario che ha la propria sede operativa in paesi dove non valgono le regole previste dal diritto eurounitario.

Le strutture complesse delle società globali di criptovalute in cui le sedi di esecuzione non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento MICAR, infatti, potrebbero prevedere il coinvolgimento di un broker autorizzato dall’UE che instrada effettivamente gli ordini a una sede di esecuzione infragruppo con sede al di fuori dell’UE, portando potenzialmente a una riduzione della protezione dei consumatori e a una disparità di condizioni con le sedi di esecuzione che invece sono state autorizzate dall’UE.

Considerando questi rischi, l’ESMA raccomanda alle autorità nazionali competenti (nel nostro Paese, CONSOB e Banca d’Italia) di essere attente durante il processo di autorizzazione e di valutare le strutture aziendali delle imprese globali, per garantire che non eludano gli obblighi stabiliti nel Regolamento.

La concessione dell’autorizzazione richiede una valutazione caso per caso, delineando i requisiti specifici che dovrebbero essere soddisfatti sulla base del rispetto di vari obblighi, come quello di best execution (ossia, l’obbligo per gli intermediari, quando eseguono gli ordini dei clienti, di adottare le misure sufficienti per ottenere per loro il migliore risultato possibile in ordine al prezzo, ai costi, etc.), quello di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei clienti, o quello relativo alla custodia e all’amministrazione delle criptoattività per conto dei clienti.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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