Lo scorso 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27, contenente chiarimenti sulle ultime novità in materia di cessione del credito e dello sconto in fattura sui bonus edilizi.
In particolare, la Circolare si sofferma sulle modifiche apportate all’art. 121 del Decreto Rilancio (d.l. 34/2020) a opera del Decreto Cessioni (d.l. 11/2023), che ha introdotto, tra l’altro, alcuni limiti all’esercizio del diritto di opzione per la cessione dei crediti d’imposta, nonché particolari fattispecie di remissione in bonis.
Com’è noto, infatti, il c.d. Superbonus e i bonus diversi dal Superbonus costituiscono agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo di incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo, tra gli altri, del consumo di energia e della sicurezza sismica.
In alternativa alla ordinaria modalità di fruizione del beneficio fiscale (detrazione ripartita in quote annuali), l’art. 121, comma 1, del Decreto Rilancio introduce la possibilità di fruire del beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, possibilità che appunto il Decreto Cessioni ha ridefinito.
Con l’entrata in vigore di detto Decreto (17 febbraio 2023), i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi potranno fruire esclusivamente della detrazione.
Ciò, salvo alcune deroghe tassative, tra le quali figurano gli interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, compresi i lavori di automazione degli impianti degli edifici e quelli finalizzati allo smaltimento dei materiali, in caso di sostituzione dell’impianto.
Allo stesso modo, potranno continuare a usufruire dell’opzione particolari soggetti che rivestono una utilità sociale, come gli istituti autonomi di case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS).
Ancora, potranno continuare a esercitare l’opzione coloro che realizzino lavori relativi agli immobili a uso residenziale colpiti da eventi sismici per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, o altri eventi catastrofici naturali.
La Circolare si sofferma, poi, sul tema della responsabilità dei cessionari.
A tale proposito, si richiama anzitutto la circolare n. 33/E del 2022, la quale ha riconosciuto che “affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve”.
Ai sensi del nuovo Decreto, non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta, laddove questi dimostri congiuntamente di avere acquistato il credito d’imposta e di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
Di converso, la carenza di tale documentazione non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, conservando costui la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.
La Circolare in commento si conclude, poi, individuando alcune ipotesi di rimessione in bonis.
Tra queste, per esempio, vi è il caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell’agevolazione prevista nei casi d’interventi volti alla riduzione del rischio sismico.
Altra importante ipotesi di rimessione in bonis (ma solo per le spese sostenute nel 2022) concerne la circostanza per cui la comunicazione per l’esercizio dell’opzione non sia stata effettuata entro il 31 marzo 2023 perché, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito.