Parte dal 1° ottobre 2024, l’obbligo per lavoratori autonomi e imprese di dotarsi della patente a crediti (o a punti) per i cantieri edili temporanei e mobili.
Com’è noto, il possesso della patente a punti per i cantieri viene previsto dall’art. 29, c. 19, d.l. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR 4“), che modifica l’art. 27 TUSL (d.lgs. 81/2008).
Il d.m. 132/2024 è poi intervenuto a specificare le regole, la documentazione necessaria, nonché la procedura per richiedere la patente. Nel medesimo decreto sono indicati altresì i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Per ottenerla ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2024. A partire dal 1° novembre 2024, se l’impresa o il lavoratore autonomo vengono sorpresi a operare nel cantiere senza la patente, o con una patente che non abbia almeno 15 crediti, dovranno pagare una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati in quel cantiere, comunque non inferiore a 6.000 Euro. Il soggetto a cui dovrà essere richiesta è l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Fino ad allora, il soggetto interessato potrà presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva in cui si attesta il possesso dei requisiti di legge, da inviare tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Ciò viene specificato nella circolare esplicativa INL 4/2024, pubblicata a ridosso dell’entrata in vigore dell’istituto.
A verificare il rispetto dell’obbligo sono chiamati in prima persona il committente o il responsabile dei lavori, a pena, anche in questo caso, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 Euro a 2.562,91 Euro.
La patente a punti sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che a partire dal 1° gennaio 2025 potranno essere integrati in base alla storicità dell’impresa, alla formazione intrapresa, ma anche in caso di mancanza di provvedimenti di decurtazione nel tempo (per arrivare a un massimo di 100 crediti).
Per il rilascio della patente sono richiesti una serie di requisiti, tra cui l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro (ma anche dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa), l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi richiesti dalla legge), nonché il possesso dei documenti di regolarità contributiva e fiscale (DURC e DURF) e il documento di valutazione dei rischi (DVR).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, lanon veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Dopo 12 mesi dalla revoca si potrà richiedere una nuova patente.
Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa (per esempio, in caso di mancato rinnovo del DURC).
In ogni caso, l’adozione del provvedimento di revoca deve sempre essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo, valutando altresì la gravità dell’omissione.
Nei casi in cui il soggetto riceve sanzioni per non avere rispettato le normative vigenti in materia di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.