Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2024 è stato pubblicato il comunicato ANAC recante l’approvazione della delibera 412/2024, che revisiona il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, in materia di segnalazioni anticorruzione.
Si tratta, come noto, di un provvedimento che trova il suo fondamento nella finalità dell’Autorità, che è quella di vigilare sul corretto conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, oltre che sull’imparzialità dei pubblici funzionari.
La modifica più rilevante riguarda il procedimento per la definizione delle segnalazioni anticorruzione (art. 7), introducendo delle novità rivolte soprattutto per i dirigenti dell’ufficio di vigilanza preposto a verificare l’imparzialità dei pubblici funzionari.
Si stabilisce, in particolare, che il dirigente è tenuto ad archiviare le segnalazioni anticorruzione, tra l’altro, anche nei casi di manifesta infondatezza, contenuto generico, manifesta incompetenza dell’ANAC, oltre al caso in cui la segnalazione riguardi vicende soggettive del segnalante.
Il razionale di tale previsione è ovviamente quello di snellire il procedimento da tutte quelle segnalazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte.
Nello stesso senso, ancora il nuovo art. 7 della delibera stabilisce che il dirigente non dà luogo all’avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni non prioritarie, non sussistendo allo stato elementi sufficienti a fare emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell’interesse pubblico.
Non tutte le segnalazioni manifestamente non accoglibili, o comunque non prioritarie, devono però essere scartate.
Queste ultime segnalazioni devono, infatti, essere comunque valutate per individuare eventuali disfunzioni nell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imparzialità, ed è in ogni casa fatta salva l’attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto. Inoltre, nel caso in cui la segnalazione non sia di competenza dell’ANAC, il dirigente è sempre tenuto a trasmetterla alla competente Procura della Repubblica, e/o alla Procura della Corte dei conti, a seconda della natura della stessa.