26.06.2024 Icon

Sede di servizio del dipendente pubblico con figli piccoli: parola alla Corte costituzionale

Con la sentenza n. 99/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, c. 1, d.lgs. n. 151/2001 (t.u. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Il caso trae origine dal ricorso al TAR promosso da una vigile del fuoco la quale, avendo un figlio di minore di tre anni residente in una regione differente dalla propria sede di servizio, aveva richiesto all’amministrazione di essere temporaneamente trasferita presso la città di residenza del proprio nucleo familiare.

L’amministrazione aveva per l’appunto denegato il trasferimento in ragione, tra l’altro, del fatto che il coniuge della ricorrente prestava servizio in una regione differente da quella della sede in cui era stato richiesto il trasferimento.

Il TAR accolse il ricorso, sulla base del fatto che il coniuge della ricorrente prestasse servizio in una regione diversa da quella della sede presso cui era stato richiesto il trasferimento, posto che, nella medesima provincia di tale sede, era stata fissata la residenza del nucleo familiare.

L’amministrazione appellò la sentenza al Consiglio di stato, che sollevò questione di legittimità costituzionale del succitato art. 42 bis., risolta dalla Corte come sopra riassunto.

Si tratta di una sentenza che indubbiamente favorisce la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, realizzando l’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.

Più in particolare, deve essere tutelato l’interesse del minore di godere della vicinanza di entrambi i genitori nei primi anni di vita.

Proprio alla luce di una simile necessità, non risulta ragionevole – e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost. – consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile previsione non permette, infatti, una tutela adeguata a quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui si trova la residenza familiare.

Appare, quindi, pienamente rispondente a tali esigenze consentire ad almeno uno dei genitori di lavorare, nel primo triennio di vita del figlio, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e in cui è domiciliato il minore.

Pertanto, il pubblico dipendente con figli sotto i tre anni può ora richiedere l’assegnazione temporanea non solo nella sede di lavoro dell’altro genitore, ma anche in quella provincia o regione ove è fissata la residenza familiare in cui il minore è domiciliato ai sensi del Codice civile.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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