13.11.2024 Icon

Rispetto dei termini: dal Consiglio di stato una sentenza che spacca il secondo!

Con la sentenza n. 8546/2024, il Consiglio di stato si esprime sulla tardività di una domanda consegnata via pec pochi secondi dopo la scadenza del termine.

Si tratta di una questione senz’altro attuale, considerando che per qualunque comunicazione con la pubblica amministrazione, avvenendo oggi con modalità telematiche (in primo luogo, per pec), è possibile registrare indiscutibilmente il momento dell’effettivo invio, con una precisione che arriva al secondo.

La vicenda oggetto della decisione in commento ha quale protagonista il Comune di Vicenza, che si era visto respingere la domanda per l’accesso a un’agevolazione del PNRR milionaria per avere depositato la domanda con due pec inviate rispettivamente alle ore 12.00 e 33 secondi e alle ore 12.00 e 35 secondi, quando il termine scadeva alle ore 12.00.

Il Comune ricorse per l’annullamento del provvedimento di esclusione (prima al TAR Lazio, e poi – soccombendo in primo grado – innanzi al Consiglio di stato) sostenendo che il bando avrebbe indicato solo i minuti (“00”) dopo le 12 e non anche i secondi, per cui la domanda avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.

Il Consiglio di stato ha però respinto il ricorso, ritenendo che, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva. Difatti, quando viene indicato un numero intero (nella specie, ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero e tale ricostruzione risulta ragionevole e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento di cui all’art. 97 Cost., oltre a quelli di par condicio, trasparenza e proporzionalità.

La Corte giustifica tale decisione anche sulla scorta dell’Adunanza plenaria n. 21/2011, secondo cui qualora la legge ricolleghi il verificarsi di determinati effetti, quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso, al compimento di una data età, tali effetti decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio il relativo anno, dal giorno successivo al compimento.

Analogo principio è stato espresso anche dal Giudice ordinario con riferimento al termine per le comunicazioni a mezzo pec (come il deposito telematico degli atti). Più in particolare, la Corte di cassazione (n. 1519/2023) ha sottolineato che la fine del giorno considerato non resta integrata fino a che l’ultimo secondo non si sia integralmente consumato, il che avviene alle ore 23.59 e 59 secondi; le ore 00.00.00 rappresentano il primo secondo del nuovo giorno.

Tornando al caso di specie, il bando indicava quindi anche il secondo dello spirare del termine, e il Comune era in grado di rispettarlo, non essendo da questo prospettate ragioni ostative.

Per questi motivi, il ricorso del Comune è stato respinto.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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