Alla luce della normativa di settore (art. 1.75 bis l. 160/2019) la gestione del noleggio di monopattini in modalità free floating è attività contingentata in regime di libero mercato soggetta ad atti autorizzatori amministrativi.
Legittimamente la P.A., in attuazione della normativa di settore e con apposita deliberazione, attiva la procedura di natura comparativa volta a individuare i soggetti autorizzati a svolgere – sulla base di una S.C.I.A. – un’attività economica privata nuova, non oggetto di assunzione da parte della medesima Amministrazione, onde regolamentarne lo svolgimento in regime di libero mercato nell’interesse della collettività, prevedendo, tra l’altro, il numero delle licenze attivabili e il numero massimo dei dispositivi ammessi a circolare sul territorio comunale.
Correttamente siffatta procedura non è qualificata come concessione o appalto di servizi derivando il ricorso all’evidenza pubblica dal numero limitato di monopattini introducibili nel territorio comunale e, quindi, dalla natura ristretta del mercato di riferimento ai sensi della normativa di riferimento.
Pertanto, nel caso in cui – per il contingentamento del numero di titoli disponibili – il rilascio delle autorizzazioni avvenga all’esito di una procedura comparativa tra gli interessati, non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie di un ordinario procedimento di autorizzazione devono essere declinate in rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui ogni procedura selettiva deve conformarsi per dirsi conforme ai principi costituzionali dell’azione amministrativa”
Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4368
1. Il caso – Un Comune veneto indiceva procedura per l’individuazione di operatori interessati a svolgere il servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema di free floating sul territorio comunale a termini del d.m. n. 229/2019 e dell’art. 1.75 e ss. l. 160/2019. Esperita la procedura venivano individuate le prime tre imprese classificate.
Proponeva quindi ricorso una delle imprese escluse, contestando con diversi motivi l’operato della P.A.
Il TAR Veneto respingeva il ricorso e la sentenza veniva quindi impugnata avanti al Consiglio di Stato.
2. La motivazione – Interessante soffermarsi, in particolare, su una parte della motivazione, riguardando, il resto, aspetti specifici e particolari della gara concretamente svoltasi.
La sentenza è infatti censurata per aver ritenuto incontestata tra le parti la qualificazione dell’attività di noleggio di monopattini in modalità free floating (inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di cui il Comune si è dotato) come servizio soggetto ad autorizzazione, in un contesto contingentato.
Il Collegio richiama l’art. 1.75bis l. 160/2019 a tenore del quale “i servizi di noleggio dei monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free – floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”.
Orbene, la norma è chiara nel precisare che per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici è necessario il rilascio di un titolo autorizzativo (ovvero di una licenza) e che il numero degli atti che possono essere rilasciati è contingentato, e dunque si applica l’art. 16.1 d.lgs. 59/2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), a termini del quale “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi”.
Su tali premesse, dunque, correttamente la P.A. ha attivato la procedura di natura comparativa volta a individuare i soggetti autorizzati a svolgere – sulla base di una S.C.I.A. – un’attività economica privata nuova, non oggetto di assunzione da parte della medesima Amministrazione, onde regolamentarne lo svolgimento in regime di libero mercato nell’interesse della collettività, prevedendo, tra l’altro, il numero delle licenze attivabili e il numero massimo dei dispositivi ammessi a circolare sul territorio comunale.
E altrettanto correttamente il TAR ha escluso che la procedura in esame sia qualificabile come concessione o come appalto di servizi, ritenendola estranea all’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il ricorso all’evidenza pubblica deriva, infatti, dal numero limitato di monopattini introducibili nel territorio comunale e, quindi, dalla natura ristretta del mercato di riferimento ai sensi dell’art. 1.75 bis e ss. l. 160/2019.
Né, sotto altro profilo, la sentenza è censurabile laddove ha escluso che il Comune si sia in generale autovincolato all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, in assenza di una espressa previsione negli atti della procedura, ciò non potendo inferirsi dal mero richiamo, ivi contenuto, a specifiche disposizioni del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.
Trattasi, infatti, dell’uso di una o più specifiche prescrizioni da parte della P.A., dal quale non può inferirsi la generale riconduzione dell’intera procedura nell’ambito applicativo del codice dei contratti pubblici.