Con la sentenza n. 6211 del 13 novembre 2024 il TAR Campania ha affermato che, se un’impresa si avvale della certificazione ambientale di un’altra per partecipare a una gara di appalto, non le basta allegare documento, ma deve dimostrare che il certificato soddisfa i requisiti richiesti dal bando.
Si tratta di una previsione che si inserisce nel più ampio tema di come si debba regolare l’istituto dell’avvalimento, vale a dire quella previsione che consente a un’impresa di prendere parte a una gara d’appalto avvalendosi dei requisiti di un’altra impresa.
L’art. 104 del codice degli appalti pubblici definisce l’avvalimento come un vero e proprio contratto tra imprese, da concludersi in forma scritta a pena di nullità, che per l’appunto obbliga l’impresa ausiliaria a mettere a disposizione dell’altra impresa, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di cui si è occupato il TAR con la sentenza in discorso, una Pubblica Amministrazione aveva bandito una gara per la fornitura di bobine funzionali alla legatura di balle di rifiuti industriali. Ai partecipanti era stato chiesto di avere determinati requisiti tecnico-professionali, tra i quali il possesso di una certificazione ambientale.
Un’impresa partecipante aveva dichiarato di volere soddisfare questo requisito avvalendosi di un’altra impresa che era in possesso della certificazione.
La partecipante era stata però esclusa dalla gara sulla base del fatto che il contratto di avvalimento era stato considerato troppo generico. L’impresa ha quindi promosso ricorso per contestare questa decisione.
Come anticipato sopra, il TAR ha però dato ragione alla stazione appaltante, osservando come non basta allegare il contratto di avvalimento per considerare rispettato il requisito imposto dal bando di gara, ma occorre anche dare prova del fatto che la certificazione ambientale posseduta dall’ausiliaria sia concretamente idonea a soddisfare i requisiti indicati nel bando stesso.
La sentenza ricorda, tra l’altro, che è lo stesso comma 4 dell’art. 104 sopra citato a imporre all’impresa partecipante di specificare, allegando il contratto di avvalimento, se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. In altri termini, nell’avvalimento l’impresa dovrà quantomeno specificare quali siano le risorse che l’ausiliaria mette a disposizione della partecipante.
Tutto ciò è funzionale per consentire alla stazione appaltante di valutare correttamente l’offerta presentata.