15.05.2024 Icon

Irregolarità fiscali o previdenziali in gara: l’Adunanza Plenaria fa chiarezza

Con la sentenza n. 7/2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risposto a tre questioni dibattute in tema di contratti pubblici e, più in particolare, in merito al requisito di partecipazione attinente alla regolarità fiscale.

Si tratta, come noto, di un requisito che, come tutti gli altri, deve essere posseduto dall’operatore economico per tutta la durata della gara pubblica, fino alla stipulazione e anche durante l’esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione.

Più in particolare, in primo luogo ci si chiedeva se l’operatore economico avesse il dovere di avvisare la stazione appaltante dell’intervento di una causa di irregolarità fiscale in corso di gara, indipendentemente dalle risultanze dei certificati forniti dalle amministrazioni competenti.

In secondo luogo, ci si chiedeva se la stazione appaltante conservasse il diritto/dovere di verificare la permanenza del suddetto requisito per tutta la durata della gara, nonostante la documentazione acquisita dall’Agenzia delle Entrate costituisca prova esaustiva, le cui risultanze vincolano la stazione appaltante stessa.

Infine, ci si chiedeva se il concorrente che impugnasse l’aggiudicazione potesse, ed eventualmente in che modo provare che in un qualsiasi momento della procedura di gara l’aggiudicataria avesse perso il requisito dell’assenza di irregolarità.

Ai primi due quesiti, l’Adunanza Plenaria ha risposto osservando che, sebbene non sussista una norma specifica che imponga all’operatore di comunicare la perdita di uno dei requisiti di partecipazione, egli è comunque tenuto a farlo in virtù del principio di buona fede, che deve sempre condizionare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (art. 1, c. 2 bis, l. 241/1990).

Allo stesso modo, è sempre dovere della stazione appaltante verificare che i requisiti di partecipazione – tra cui quello attinente alla regolarità fiscale – siano posseduti dai concorrenti per tutta la durata della gara, compiendo ogni necessario accertamento.

Invece, in merito al terzo quesito, la Corte ha chiarito che il concorrente che abbia impugnato l’aggiudicazione potrà dimostrare con qualsiasi mezzo che l’operatore economico aggiudicatario fosse privo ab origine di uno dei requisiti di regolarità fiscale o che l’avesse perso in corso di gara. Ciò a prescindere dagli accertamenti compiuti dalla stazione appaltante.

Il giudice amministrativo può in ogni caso accertare, in via incidentale, l’idoneità e la completezza delle certificazioni rilasciate dall’amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali o assistenziali, le quali saranno oggetto di sindacato in quanto atti meramente interni alla procedura di ammissione alla gara, senza ingerenze nell’attività delle amministrazioni che hanno rilasciato tali documenti.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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