20.03.2024 Icon

Interdittiva antimafia: è illegittimo il silenzio sull’istanza di aggiornamento

È illegittimo il silenzio della Prefettura sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia, promossa dall’impresa ricorrente per ottenere un riesame dell’interdittiva in precedenza emessa nei suoi riguardi.

L’inerzia della Prefettura non può essere giustificata dall’eventuale pendenza del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34 bis d.lgs. 159/2011, disposto a carico dell’impresa istante e ancora in atto.

Questo è il principio di diritto espresso dal TAR Reggio Calabria con la sentenza 68/2024, condannando l’amministrazione a provvedere in maniera espressa e motivata.

Nel caso di specie, infatti, l’impresa ricorrente aveva impugnato il silenzio della Prefettura all’istanza di revisione dell’interdittiva antimafia presentata, chiedendo altresì la condanna della medesima alla conclusione, mediante un provvedimento espresso, del procedimento di riesame della documentazione antimafia.

Com’è noto, le interdittive prefettizie antimafia sono provvedimenti amministrativi, di carattere preventivo, avente l’effetto di limitare la capacità giuridica delle società destinatarie relativamente ai rapporti con l’amministrazione, e in particolare ai rapporti contrattuali, nonché inerenti al rilascio di concessioni ed erogazioni.

Esse rappresentano la misura amministrativa più importante per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata nel settore dell’economia, e sono volte a tutelare l’ordine pubblico di mercato.

Nel caso di specie, il TAR ha sottolineato che sussiste “un vero e proprio obbligo dell’amministrazione di evadere le istanze di aggiornamento dell’informazione antimafia di segno interdittivo”.

Ciò proprio perché l’interdittiva – misura necessariamente di carattere provvisorio ex art. 86, c. 2, d.lgs. 159/2011 – limita la capacità di contrarre degli operatori economici ed è emessa sulla base di elementi storico/statici che necessitano una revisione periodica, “pena l’indebita compressione di valori costituzionali di libertà di impresa”.

Ne deriva che la Prefettura, una volta spirato il periodo di efficacia della misura interdittiva, dovrà procedere in ogni caso, anche d’ufficio, all’aggiornamento della misura, attualizzandola ogniqualvolta sopraggiungano circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

L’amministrazione non potrà, quindi – preso atto della contestuale pendenza della misura del controllo giudiziario a carico dell’impresa istante – rinviare la conclusione del proprio procedimento al momento (futuro e incerto) della definizione del procedimento giurisdizionale.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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