Con il via libera anche della Camera, il d.l. 39/2024, c.d. “Taglia crediti”, è stato definitivamente convertito nella l. 67/2024, pubblicata in gazzetta ufficiale in data 28 maggio 2024.
Come noto, attraverso tale decreto si è intervenuto di nuovo sugli artt. 119 e 119 ter d.l. 34/2020, in materia di Superbonus, limitando ancora di più le possibilità di accesso al beneficio (nonché la sua appetibilità).
Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, si evidenzia, per esempio, la previsione secondo cui le spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in 10 quote annuali, anziché in 4 o 5 come oggi previsto. L’obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda, comunque l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura (che continueranno, quindi, a essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali).
Oltre a ciò, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruire in dichiarazione dei redditi. Sempre dalla data di entrata in vigore non sarà più possibile cominciare a utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione.
Vengono poi dettate previsioni specifiche per gli immobili terremotati, nonché per gli immobili appartenenti a enti del terzo settore.
Estremamente importanti sono anche le previsioni dettate per banche intermediari finanziari e imprese di assicurazioni. Dal 1° gennaio 2025 tali soggetti non potranno infatti più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, se essi hanno acquistato i crediti d’imposta a un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, viene previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025.
Destinato a essere molto discusso è infine l’obbligo previsto per i competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica e antisismica oggetto dei bonus. Ai Comuni che effettuano tali segnalazioni viene comunque riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali e alle connesse sanzioni.
Restano, invece, confermate altre misure, già contenute nel d.l. in discorso, come per esempio la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito solo se – tra le altre condizioni – al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del d.l.) siano state effettivamente sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
Viene, poi, confermata l’eliminazione della “remissione in bonis” per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, nonché della possibilità di correggere le comunicazioni già inviate.
Viene, inoltre, confermato il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali.