08.01.2025 Icon

Il Correttivo al Codice Appalti è stato pubblicato

Al finire del 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 209 del 31 dicembre 2024, contenente numerose disposizioni correttive al codice dei contratti pubblici.

Volendo limitarci alle novità più significative, le nuove previsioni mirano anzitutto a offrire alcune tutele in più alle PMI, incentivando in quest’ottica la suddivisione in lotti delle gare. È previsto inoltre che nei contratti di subappalto le PMI abbiano una quota riservata, pari al 20% delle prestazioni; tale previsione è derogabile solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto, o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, previa motivazione nella delibera a contrarre. Viene infine stabilita la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare alle PMI la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di certi contratti sottosoglia.

Altrettanto importanti sono i nuovi criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell’equipollenza dei contratti, a cui oggi è dedicato il nuovo allegato I.01. In particolare, per il settore dei lavori è stata introdotta una presunzione di equipollenza tra i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO applicati nel settore delle costruzioni. Più in generale, viene oggi richiesto alle stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali che, tra l’altro, garantiscano l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

È stato altresì introdotto un nuovo allegato (il II.2 bis) per la disciplina delle modalità attuative delle clausole di revisione dei prezzi, individuando nuovi indici sintetici per l’adeguamento degli importi contrattuali. Per il settore dei lavori, la soglia minima per l’attivazione delle clausole di revisione è fissata al 3%, mentre la compensazione delle eccedenze al 90%, a partire dall’aggiudicazione.

Viene adottata, poi, una disciplina di carattere generale dell’istituto dell’accordo di collaborazione, accordo plurilaterale che viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell’esecuzione. In particolare, tale accordo viene stipulato dall’appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto (subappaltatori, subcontraenti, ma anche fornitori rilevanti), e nel caso di appalti di lavori anche con il coinvolgimento eventuale delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera.

Importanti novità si colgono anche per i consorzi stabili, che ora possono avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per partecipare alle gare; è comunque previsto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Vengono, infine, dettate norme di dettaglio in materia di subappalti (eliminando tra l’altro la possibilità per l’affidatario di utilizzare, per l’ottenimento della propria qualificazione SOA, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori), nonché previsioni specifiche relative all’equo compenso (di cui alla l. 49/2023) e alla digitalizzazione dei contratti pubblici. Da segnalare altresì la possibilità di nominare il RUP tra dipendenti di altre amministrazioni.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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