11.12.2024 Icon

Il Consiglio di Stato boccia il Correttivo al Codice degli Appalti

Il Consiglio di stato, a esito dell’adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024, ha reso il proprio parere sullo “Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Come noto, lo schema di decreto propone di introdurre numerose integrazioni al codice degli appalti pubblici.

Tra le più rilevanti, si ricorda anzitutto la riduzione del termine di standstill (ossia il tempo che deve intercorrere tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto) da 35 a 30 giorni, con modifica all’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.

Lo schema di decreto propone altresì modifiche all’attuale art. 57 del codice, limitatamente alla disciplina delle clausole sociali, che dovranno essere orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Altro correttivo riguarda il meccanismo di revisione dei prezzi. Si propone, in particolare, una revisione dell’art. 60, comma 2, del codice, il quale se nella formulazione attualmente vigente la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata all’80% “della variazione stessa”, nella versione proposta dello schema di decreto l’aumento (o il decremento) si determina nella misura dell’80% della sola variazione eccedente la soglia del 5%.

Per ragioni di semplificazione normativa, lo schema di decreto propone infine di abrogare la quasi totalità degli allegati.

Il parere reso dal Consiglio di stato è negativo sia per vizi di forma, sia di merito.

Partendo dai vizi di forma, il Consiglio di stato evidenzia anzitutto che lo schema di decreto legislativo trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell’ottenimento del parere in commento, trova la sua base legale nell’art. 1, comma 4, l. 78/2022, il quale, contestualmente al conferimento della delega ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, ha abilitato il governo ad apportarvi, entro il biennio successivo dall’entrata in vigore della normativa delegata, con la stessa procedura, le correzioni e le integrazioni che la pratica avesse reso necessarie e opportune.

Nell’esercizio della delega, il governo, a suo tempo, intese avvalersi della facoltà di affidare al Consiglio di stato, in sede consultiva, l’elaborazione dello schema normativo. Ciò, però, non è accaduto stavolta, così violando l’indicazione contenuta nella legge delega che prevedeva l’utilizzo della stessa procedura.

Il Consiglio di stato solleva quindi il rischio, potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale, in ordine al rispetto della legge di delegazione.

Venendo, invece, al merito, la critica più evidente mossa dal Consiglio di stato riguarda la proposta di riduzione del termine di standstill, osservando, tra l’altro, che la coincidenza con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione rischia di determinare un’eccessiva costrizione dei diritti di difesa in giudizio.

Anche il correttivo sulla revisione dei prezzi viene fatto oggetto di critica, osservando come si tratterebbe di una innovazione significativa, e quindi eccedente la delega di cui alla l. 78/2022.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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