Con la sentenza n. 3 del 2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta a chiarire alcuni importanti aspetti in materia di fiscalizzazione degli illeciti edilizi.
In particolare, la Corte ha riconosciuto che: i) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive; ii) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria, occorre calcolare la superficie convenzionale ex art. 13 l. 392/1978, nonché stabilire il costo unitario di produzione sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va poi attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.
Com’è noto, la fiscalizzazione dell’abuso edilizio, introdotto dall’art. 33 d.p.r. 380/2001 (t.u. edilizia), rappresenta una soluzione alternativa alla demolizione per gli interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.
Essa può applicarsi quando, sulla base di un accertamento motivato dell’ufficio tecnico comunale, risulta impraticabile demolire una porzione dell’edificio realizzata in violazione delle norme urbanistiche, senza danneggiare la parte legale. In questo caso, la legge consente di sostituire la remissione in pristino con una sanzione pecuniaria.
La presente vicenda processuale trae origine proprio dalla contestazione, innanzi al TAR Lombardia e poi al Consiglio di Stato (che ha rimesso per l’appunto all’Adunanza Plenaria), delle modalità di calcolo di tale sanzione.
In particolare, si è discussa l’interpretazione dell’art. 33, c. 2, d.p.r. 380/2001, nella parte in cui esso prevede – nei casi ivi previsti – l’irrogazione di “una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.
Secondo la sezione del Consiglio di Stato rimettente, tale previsione potrebbe essere interpretata in due modi. Per una prima interpretazione, l’importo della sanzione va determinato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale e poi il relativo importo va aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione; per una seconda interpretazione, esso va determinato con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, e l’importo così ottenuto va incrementato sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione.
La scelta tra tali interpretazioni lascerebbe poi aperto un altro interrogativo, ovvero cosa si intenda per “data di esecuzione dell’abuso”, posto che, almeno teoricamente, ciò potrebbe significare: a) il momento in cui sono ultimati i lavori edilizi abusivi; b) il momento in cui l’abuso è accertato da parte dell’amministrazione; c) il momento in cui l’abuso è autodichiarato da parte dell’interessato; d) il momento in cui è irrogata la sanzione pecuniaria.
L’Adunanza Plenaria, dopo un’ampia riflessione, e ripercorrendo anche l’evoluzione normativa dell’istituto, osserva che sarebbe irragionevole l’interpretazione dell’art. 33, c. 2, secondo la quale rileverebbe il valore del bene al momento di realizzazione delle opere.
La sanzione pecuniaria costituisce, infatti, nei tassativi casi consentiti, una misura alternativa alla materiale demolizione del manufatto, e deve perciò costituire una risposta sanzionatoria omogenea ed effettiva.
Ciò non sarebbe se si dovesse tenere conto del suo valore inferiore, commisurato al tempo della realizzazione dell’abuso. È per questa ragione, quindi, che l’Adunanza Plenaria richiede di considerare i valori aggiornati.
Quanto, poi, alla locuzione “data di esecuzione dell’abuso”, essa deve essere interpretata testualmente, corrispondendo quindi al momento in cui le opere abusive sono state ultimate.