Lo scorso 30 luglio 2024 l’ANAC ha pubblicato un vademecum sugli affidamenti diretti, contenente un elenco dettagliato di disposizioni volte a regolare molti aspetti pratici.
Come noto, attraverso l’affidamento diretto le pubbliche amministrazioni possono commissionare lavori, servizi e forniture a un operatore economico senza un precedente confronto competitivo.
Ai sensi dell’art. 50 dell’attuale codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), ciò è possibile solo se il valore dell’appalto sia inferiore a Euro 150.000 per i lavori, e a Euro 140.000 in caso di servizi e forniture; in ogni caso la stazione appaltante deve assicurare che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stessa pubblica amministrazione.
All’interno del proprio vademecum, l’ANAC ribadisce anzitutto una previsione già contenuta nel codice degli appalti (art. 48), nel senso che non è possibile procedere all’affidamento diretto se l’appalto presenti un interesse transfrontaliero. Il carattere transfrontaliero può emergere da vari indicatori: per esempio, nel caso in cui l’ubicazione dei lavori o il settore economico di riferimento possano permettere di attrarre l’interesse di operatori esteri.
Il vademecum spiega anche come le stazioni appaltanti possano redigere e mantenere propri elenchi di operatori economici. In particolare, è possibile suddividere gli elenchi in relazione alle diverse fasce di importo dell’affidamento, è possibile escludere gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti in due anni, etc.. Vengono poi richiamate le previsioni codicistiche che disciplinano il procedimento di iscrizione a detti albi da parte degli operatori economici.
Più in generale, si ricorda come negli affidamenti diretti le pubbliche amministrazioni debbano applicare i principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, oltre ovviamente al principio di rotazione.
In relazione, in particolare, a tale ultimo principio, il vademecum sottolinea come sia vietato solamente il rinvito del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione, ma non anche il rinvito dell’operatore economico che, sebbene già invitato, non sia poi stato affidatario.
Richiamando anche la relazione illustrativa al codice degli appalti, si evidenzia comunque che il contraente uscente possa essere rinvitato nel caso della contemporanea presenza di tre presupposti, quali: i) la struttura del mercato; ii) l’effettiva assenza di alternative; iii) il fatto che il precedente contratto sia stato eseguito correttamente.
L’ANAC affronta, infine, la questione circa la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro, osservando quanto già sostenuto nel comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, nel senso che nessuna attuale disposizione del codice degli appalti sembra vietarlo.