Con la sentenza n. 406 del 27 febbraio 2025, il TAR di Salerno ha bloccato la demolizione di un edificio con irregolarità, non sanabili nel momento dell’emissione dell’ordine di demolizione, ma divenute sanabili con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Salva-Casa (n. 69/2024).
Il caso di specie aveva a oggetto, per l’appunto, un immobile con una serie di difformità rispetto al titolo originario, per le quali il Comune aveva già respinto un’istanza di sanatoria e approvato un ordine di demolizione.
Successivamente a questo provvedimento, però, entrò in vigore il nuovo art. 36 bis del testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), introdotto dal Decreto Salva-Casa, che permette di regolarizzare le parziali difformità con una doppia conformità semplificata.
Il proprietario dell’immobile su cui pendeva l’ordine di demolizione decise di avvalersi di tale facoltà, ma il Comune gli negò la possibilità di richiedere una nuova sanatoria.
Il Tribunale Amministrativo ha dato ragione al proprietario.
Un regime normativo differente, che individua diversi presupposti per la sanatoria rispetto alla previgente disciplina, permette di rendere vani il precedente diniego alla sanatoria e la precedente ordinanza demolitoria.
Ciò in ossequio al favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi.
Se, quindi, l’amministrazione non ha ancora eseguito la propria ordinanza di demolizione, il proprietario ha la possibilità di ottenere una nuova sanatoria sulla base della nuova disciplina più favorevole.
Attenzione, però, a non sopravvalutare la portata innovativa del nuovo art. 36 bis: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1394 del 19 febbraio 2025, ha comunque ricordato che tale previsione non si applica alle istanze di sanatoria già presentate antecedentemente all’entrata in vigore della riforma.
Sempre il Consiglio di Stato ha ricordato che la nuova sanatoria non conferisce un diritto al privato di ripetere somme giù versare per oblazioni o sanzioni, in forza di abusi precedentemente accertati.