22.11.2018 Icon

I whistleblowers sotto l’ala protettrice dell’UE

In data 20 novembre 2018, la Commissione affari legali del Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttivariguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”, i c.d. “whistleblowers”.

I whistleblowers potrebbero, attraverso le segnalazioni di atti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, contribuire a prevenire danni e rilevare minacce o pregiudizi all’interesse pubblico, che non verrebbero altrimenti alla luce. Tuttavia, tali soggetti sono spesso scoraggiati dall’inoltrare segnalazioni nel timore di eventuali atti ritorsivi.

La Commissione europea, a tal proposito, ha evidenziato che la mancanza di protezione efficace dei soggetti segnalanti desta ulteriori preoccupazioni in quanto potenzialmente in grado di ripercuotersi negativamente sulla libertà di espressione e sulla libertà dei mezzi di comunicazione, sancite dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Inoltre, una inadeguata tutela dei whistleblowers può incidere negativamente, altresì, sull’applicazione del diritto europeo: le segnalazioni di eventuali irregolarità costituiscono dei mezzi per fornire ai sistemi di contrasto informazioni in grado di portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme dell’Unione.

Per queste ragioni, un’efficace protezione dei whistleblowers è un’esigenza sempre più avvertita e riconosciuta a livello europeo ed internazionale. In particolare, nel contesto dell’Unione Europea, la protezione garantita ai segnalanti è alquanto frammentata, poiché è prevista soltanto in settori specifici e con gradi di tutela differenti. Mentre a livello dei singoli Stati membri si registrano carenze normative e discipline fra loro eterogenee: basti pensare che soltanto dieci Stati membri, tra i quali l’Italia, garantiscono un sistema di garanzie verso chi denuncia le irregolarità.

Al riguardo, la proposta di direttiva in esame recepisce tali istanze, prefiggendosi l’obiettivo di attuare un’efficace protezione dei whistleblowers. Nello specifico, il testo della proposta di direttiva è così strutturato:

  • – il capo I (artt. 1 – 3) circoscrive l’ambito di applicazione della direttiva e illustra le definizioni;
  • – il capo II (artt. 4 – 5) prevede l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le persone giuridiche, tanto nel settore privato quanto nel pubblico, creino appositi canali di comunicazione interna e stabiliscano procedure per ricevere e dar seguito alle segnalazioni. L’art. 5, nel dettaglio, dispone che i suddetti canali garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante e che il soggetto competente a ricevere la segnalazione vi dia diligentemente seguito e riscontro all’autore, in un lasso di tempo ragionevole;
  • – il capo III (artt. 6 – 12) obbliga gli Stati membri a garantire che le autorità competenti dispongano di canali e procedure di comunicazione esterna per ricevere e dar seguito alle segnalazioni e stabilisce le norme minime applicabili a tali canali e procedure;
  • – il capo IV (artt. 13 – 18) fissa norme minime in materia di protezione delle persone segnalanti e delle persone coinvolte nei fatti segnalati. In particolare, l’art. 13 delinea le condizioni in base alle quali un dichiarante può beneficiare dell’anonimato, richiedendo che i whistleblowers abbiano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni riportate siano veritiere al momento della segnalazione: tale previsione ha fondamento nel prevenire eventuali segnalazioni dolose o abusive, al fine di garantire che coloro che dichiarino consapevolmente informazioni errate non ottengano protezione e, al tempo stesso, che coloro che comunichino in buona fede informazioni imprecise non perdano il diritto alla protezione. L’art. 15, inoltre, stabilisce il divieto di ogni forma di ritorsione e definisce ulteriori misure che gli Stati membri dovrebbero adottare per garantire la protezione delle persone segnalanti. Si segnala, altresì, l’art. 17 che fissa il sistema sanzionatorio a garanzia dell’effettivo funzionamento delle tutele dei segnalanti;
  • – il capo V (artt. 19 – 22) contiene le disposizioni finali.

La proposta di direttiva, passato il vaglio della Commissione affari legali, prosegue nel suo iter di approvazione: il Parlamento europeo in composizione plenaria dovrà approvare il mandato negoziale, con il quale la proposta sarà oggetto di discussione tra i Ministri dell’UE all’interno del Consiglio; in quest’ultima sede il testo definitivo della direttiva dovrà essere approvato.

Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com

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