Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 26 maggio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo con cui è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “Payment Services Directive 2” o “PSD2”) e con cui sono state adeguate le disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (c.d. “Interchange Fee Regulation” o “IFR”).
Il decreto legislativo in esame interviene principalmente su:
- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”);
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della Direttiva 2007/64/CE (c.d. “PSD”)
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione delle PSD2.
Gli interventi correttivi ed integrativi concernono, in particolare:
- nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, il diritto di regresso. Pertanto, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto nell’operazione) sarà tenuto a risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento;
- l’iscrizione da parte della Banca d’Italia in un apposito albo degli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia, nonché delle succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia (art. 114 quater del TUB).
- per i prestatori del servizio di informazione sui conti, l’esclusione dell’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie, di cui all’art. 128 bis del TUB, tramite l’eliminazione del riferimento a tale norma tra quelle applicabili ai predetti soggetti, ai sensi dell’art. 114 septiesdecies del TUB.
In tema di sanzioni, il decreto legislativo in esame prevede:
- l’ampliamento dell’elenco delle fattispecie sanzionabili ai casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;
- l’inclusione nell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.
Il decreto legislativo entrerà in vigore a partire dal 10 giugno 2020.
D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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