
Con la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva UE n. 825 del 28 febbraio 2024, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde attraverso il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di greenwashing).
Com’è noto, il greenwashing è quella strategia di comunicazione o di marketing perseguita da enti o imprese che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto ambientale negativo. Si tratta, in altri termini, di un ambientalismo di facciata, idoneo però a orientare surrettiziamente i comportamenti dei consumatori che desiderino orientare le proprie scelte economiche verso soggetti che perseguano realmente obiettivi legati alla sostenibilità.
La Direttiva interviene direttamente a modificare la Direttiva 83/2011 sui diritti dei consumatori e la Direttiva 29/2005 sulle pratiche commerciali sleali, con lo scopo quindi di tutelare i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli, consentendo loro di compiere scelte di acquisto più informate.
A tal fine, vengono anzitutto aggiunte all’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (e quindi vietate) una serie di strategie di marketing quali:
- l’esibizione di un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non regolamentato da autorità pubbliche;
- l’affermazione di un’asserzione ambientale di cui il professionista non sia in grado di dimostrarne la provenienza, o concernente l’intero prodotto o l’attività se invece riguarda solo un determinato ambito;
- sostenere che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in base a una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra;
- presentare come tratto distintivo del professionista il possesso di requisiti imposti che invece la legge impone per tutti i prodotti o servizi appartenenti a una data categoria.
Allo stesso modo, sono vietate indicazioni infondate sulla durata o sulla riparabilità o meno di un prodotto.
Viene altresì regolamentato l’uso dei marchi di sostenibilità, per cui verranno autorizzati solo marchi basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.
Sono di conseguenza vietate, nell’etichettatura dei prodotti, l’uso di indicazioni ambientali generiche (come “rispettoso dell’ambiente”, “ecologico”, o simili), prive di alcuna prova.
La Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere recepita dagli stati membri nel proprio ordinamento interno entro il 27 marzo 2026.