08.06.2017 Icon

MiFID II: nuove norme per le relazioni sulle posizioni per imprese di investimento e gestori

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 144/12, del 7 giugno 2017, il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, il quale stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

Nello specifico, come si legge nei “considerando” del Regolamento, al fine di accrescere la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari derivati su merci, delle quote di emissioni e degli strumenti derivati sulle stesse, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione in cui sono negoziati detti strumenti finanziari dovrebbero pubblicare una relazione settimanale indicante il numero aggregato di persone titolari del contratto e il totale delle posizioni aperte per ciascuno strumento finanziario derivato su merci, ciascuna quota di emissioni o ciascuno strumento derivato sulla stessa che supera le soglie di cui al regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci, e trasmettere detta relazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

La tempestiva trasmissione delle relazioni precedentemente pubblicate dalle rispettive sedi di negoziazione entro un termine chiaro e comune facilita la pubblicazione settimanale centralizzata da parte dell’ESMA di tali relazioni provenienti da tutta l’Unione.

Ciò posto, il Regolamento in esame prevede pertanto che i gestori del mercato e le imprese di investimento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE trasmettono all’ESMA, entro le ore 17.30 (CET) di mercoledì della settimana successiva, la suddetta relazione settimanale per quanto concerne le posizioni aggregate detenute ogni settimana alla chiusura delle attività.

Se il lunedì, il martedì o il mercoledì della settimana in cui deve essere trasmessa la relazione non è un giorno lavorativo per il gestore del mercato o l’impresa di investimento di cui al primo comma, il gestore del mercato o l’impresa di investimento trasmette la relazione non appena possibile e comunque entro le ore 17.30 (CET) di giovedì della settimana stessa.

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Luca Bettinelli l.bettinelli@lascalaw.com

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