05.12.2019 Icon

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul Whistleblowing

In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) del 23 ottobre 2019, n. 1937 recante “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (“Direttiva Whistleblowing”).

Il legislatore europeo ritiene che in determinati settori, le violazioni del diritto dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che ai sensi del diritto nazionale siano qualificate quali violazioni amministrative, penali o di altro tipo, possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse, creando rischi significativi per il benessere della società. In tali casi, le eventuali segnalazioni degli informatori possono fornire ai sistemi di contrasto nazionali e comunitari informazioni che portano all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme dell’Unione europea, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità.

Pertanto, laddove siano state individuate carenze nell’applicazione del diritto in tali settori, e gli informatori si trovano di solito in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni, è necessario rafforzare l’applicazione del diritto introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni.

Tuttavia, attualmente la protezione garantita agli informatori nell’Unione europea non è uniforme tra gli Stati membri e non è armonizzata tra i vari settori. In tale ragione, trova il proprio fondamento la Direttiva Whistleblowing, secondo cui “dovrebbero applicarsi norme minime comuni atte a garantire una protezione efficace degli informatori con riguardo agli atti e ai settori in cui occorre rafforzare l’applicazione delle norme, l’insufficiente segnalazione da parte degli informatori è un fattore chiave che incide negativamente su tale applicazione, e le violazioni del diritto dell’Unione possono arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse. Gli Stati membri potrebbero decidere di estendere l’applicazione delle disposizioni nazionali ad altri settori al fine di garantire un quadro completo e coerente di protezione degli informatori a livello nazionale” (Considerando n. 5 della Direttiva Whistleblowing).

La protezione degli informatori è necessaria per rafforzare l’applicazione del diritto dell’Unione europea nel settore degli appalti pubblici, ad esempio. È necessario non solo prevenire e accertare le frodi e la corruzione connesse agli appalti pubblici nell’ambito dell’esecuzione del bilancio comunitario, ma anche affrontare il rispetto inadeguato delle norme relative agli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nazionali e degli enti aggiudicatori riguardo all’esecuzione di opere, alla fornitura di prodotti o di servizi. Le violazioni di tali norme hanno per effetto di creare distorsioni della concorrenza, aumentare i costi operativi per le imprese, danneggiare gli interessi degli investitori e degli azionisti e, in generale, diminuire l’attrattiva degli investimenti creando disparità di condizioni per le imprese nell’Unione e compromettendo così il corretto funzionamento del mercato interno.

Ciò posto, occorre segnalare che, nel settore dei servizi finanziari, il legislatore comunitario ha già riconosciuto il valore aggiunto della protezione degli informatori. Infatti, a seguito della crisi finanziaria degli ultimi anni, sono state introdotte norme per la protezione degli informatori, compresi canali di segnalazione interna ed esterna e un divieto esplicito di ritorsioni, in un numero significativo di atti legislativi nel settore dei servizi finanziari, come indicato nella comunicazione della Commissione europea, dell’8 dicembre 2010, dal titolo “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”.

Claudio Saba – c.saba@lascalaw.com

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