Il 27 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione del 26 febbraio 2018, il quale “stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato” (c.d. “Market Abuse” – “MAR”).
Il regolamento sottolinea l’opportunità di stabilire procedure e formulari comuni che le autorità competenti devono utilizzare per lo scambio di informazioni e assistenza e, in particolare, per la presentazione della (i) richiesta di assistenza, per (ii) l’avviso di ricevimento e per (iii) la risposta alla richiesta.
- Per quanto riguarda la richiesta di assistenza, la stessa, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, dovrebbe contenere informazioni sufficienti riguardo l’oggetto, in particolare il motivo della richiesta e il relativo contesto, per consentire all’autorità interpellata di trattare la richiesta con efficacia e rapidità. A questo riguardo, il Regolamento stabilisce “l’autorità richiedente presenta la richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro”. Per chiedere l’assistenza, l’autorità competente:
- – specifica le informazioni che vuole ottenere;
- – specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute;
- – può allegare qualsiasi documento ritenuto necessario per motivarla.
Tuttavia, al fine di assicurare celerità all’assistenza, in caso d’urgenza è prevista la possibilità, per l’autorità richiedente, di richiedere l’assistenza oralmente.
Per quanto concerne, invece, l’avviso di ricevimento, il Regolamento dispone “entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di assistenza l’autorità interpellata invia l’avviso di ricevimento tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro al punto di contatto designato […], salvo se diversamente indicato nella richiesta”. Nell’avviso di ricevimento deve essere indicata, se possibile, la data prevista per la risposta.
Oltre a prevedere l’uso di formulari per la presentazione della richiesta di assistenza e per la relativa risposta, le procedure di cooperazione dovrebbero consentire e facilitare la comunicazione, la consultazione e l’interazione tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata per tutta la durata della procedura, al fine di garantire un trattamento efficace della richiesta di informazioni o di assistenza. A questo riguardo, per la risposta alla richiesta di assistenza, il Regolamento dispone: “l’autorità interpellata risponde alla richiesta di assistenza per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro”. A tal proposito l’autorità interpellata può:
- – chiedere ulteriori chiarimenti, in qualsiasi forma e non appena possibile, qualora abbia dubbi sul contenuto esatto dell’informazione richiesta;
- – prendere tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire l’assistenza richiesta;
- – dare esecuzione alla richiesta di assistenza senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terze parti o un’altra autorità competente.
Tuttavia, se l’autorità interpellata rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di assistenza, la stessa deve informare il prima possibile l’autorità richiedente della sua decisione, oralmente o per iscritto.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Claudio Saba – c.saba@lascalaw.com
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