Una delle principali criticità alla quale deve far fronte la finanza locale da diversi anni è la gestione dei crediti non riscossi. Gli enti territoriali, come è noto, si trovano frequentemente a mantenere in bilancio residui attivi di difficile o remota esigibilità, con effetti distorsivi sulla rappresentazione della capacità finanziaria dell’ente e con un progressivo aggravio dei costi di gestione della riscossione. Il ricorso al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ovvero il fondo costituito dall’accantonamento obbligatorio del bilancio degli enti locali, previsto proprio al fine di sterilizzare gli effetti finanziari delle entrate di difficile o incerta riscossione, pur attenuando l’impatto contabile di tali poste, non elimina il problema sostanziale: la permanenza in bilancio di crediti che, nella maggior parte dei casi, non saranno mai riscossi.
Corte dei Conti Veneto del 9 dicembre 2025
In questo contesto si colloca la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 9 dicembre 2025, n. 231/PAR, resa su richiesta del Comune di Taglio di Po, che affronta in modo diretto e innovativo il tema della cedibilità dei crediti degli enti locali, anche a saldo e stralcio. Il Comune istante ha adito la Corte sull’ammissibilità della cessione pro-soluto di crediti di natura tributaria o patrimoniale, già affidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione, laddove la riscossione coattiva si fosse dimostrata infruttuosa o eccessivamente onerosa, e per conoscere quali fossero i vincoli contabili e procedurali da rispettare.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento muovendo dalla disciplina civilistica della cessione del credito (art. 1260 c.c.) e soffermandosi sulle norme speciali applicabili alle pubbliche amministrazioni. In particolare, viene richiamato l’art. 8 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, che consente alle amministrazioni pubbliche di procedere alla cessione dei crediti al fine di realizzare celermente i relativi incassi, e l’art. 76 della l. 21 novembre 2000, n. 342, che estende tale possibilità anche ai crediti tributari degli enti locali, purché la cessione avvenga a titolo oneroso.
Dal combinato disposto delle due norme la Corte ricava un principio chiaro: gli enti locali possono cedere a soggetti terzi qualificati crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, di natura tributaria o patrimoniale, con esclusione dei crediti contributivi, qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose. Nel caso di affidamento della riscossione all’Agenzia delle entrate – Riscossione, la cedibilità è subordinata al previo discarico dei ruoli, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, oggi profondamente innovata dal Testo unico in materia di versamenti e riscossione.
Un passaggio centrale della deliberazione è la qualificazione della cessione dei crediti come modalità straordinaria di gestione delle entrate, riconducibile alla potestà regolamentare dell’ente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997. A tal fine è necessario che l’operazione trovi fondamento in una disciplina regolamentare preventiva, inserita nel regolamento di contabilità o delle entrate, che vi sia una procedura competitiva, oggi disciplinata dal d.lgs. n. 36/2023 e che alla base vi sia una convenzione che regoli i rapporti tra ente cedente e cessionario.
Ne consegue che la Corte esclude espressamente la possibilità di cessioni episodiche e discrezionali, ribadendo che il cessionario deve essere selezionato mediante gara tra soggetti abilitati all’attività di recupero crediti e dotati di comprovata affidabilità. Il profilo di maggiore innovatività del parere risiede nel riconoscimento espresso della legittimità della cessione a prezzo inferiore al valore nominale del credito.
Secondo la Corte, la minore entrata che ne deriva non viola di per sé i principi di sana gestione finanziaria, purché sia sorretta da un’analisi puntuale dalla quale emergano la necessità di realizzare celermente l’incasso, i vantaggi dell’operazione rispetto alla prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva e l’esistenza di concrete difficoltà operative o di costi sproporzionati per l’ente. In tal modo, lo stralcio del credito non è più confinato alle ipotesi eccezionali di definizione agevolata o di riduzione autoritativa in sede concorsuale, ma viene ricondotto a una scelta ordinaria di gestione attiva e razionale delle entrate pubbliche.
La Corte chiarisce che la cessione deve avvenire esclusivamente pro soluto, trasferendo integralmente sul cessionario il rischio di insolvenza del debitore. L’ente cedente garantisce la sola esistenza del credito al momento della cessione, ma non risponde dell’inadempimento del debitore ceduto. Tale qualificazione incide profondamente sulla natura del credito, che, una volta trasferito, perde la sua connotazione pubblicistica e diviene a tutti gli effetti un’obbligazione di diritto privato, con conseguenze rilevanti anche in relazione ai poteri di riscossione esercitabili dal cessionario. Sotto il profilo contabile, la deliberazione fornisce indicazioni di particolare rilievo operativo. L’incasso derivante dalla cessione mantiene la stessa natura dell’entrata originaria ed è imputato ai residui attivi, che vengono ridotti per la parte riscossa e stralciati per la parte definitivamente non incassata.
L’effetto negativo sul risultato di amministrazione, derivante dalla cancellazione dei residui, può essere neutralizzato mediante l’utilizzo della quota accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, già stanziata proprio in relazione alla scarsa esigibilità di tali poste. In tal modo, la cessione consente una emersione anticipata e consapevole della perdita, evitando il protrarsi di una rappresentazione meramente nominale del credito. In conclusione, l’auspicio dei tecnici è che il parere della Corte dei conti Veneto sancisca un significativo cambio di paradigma nella gestione dei crediti degli enti locali aprendo la strada a un modello di gestione delle entrate più aderente ai principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa, con la possibilità per gli enti locali di liberare risorse e ridurre l’inerzia strutturale che da lungo tempo caratterizza il recupero dei crediti pubblici.
30.09.2026