Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2021, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19, i seguenti documenti:
- la Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (c.d. CRD IV) e (UE) 2019/878 (c.d. CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento,
- il Regolamento (UE) 2021/337 che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto) per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva Transparency) per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali.
Si tratta sostanzialmente di un “pacchetto” di misure adottate dal Consiglio dell’Unione Europea per la ripresa dei mercati dei capitali e, in particolare, per aiutare le imprese ad accedere ai finanziamenti. Il “pacchetto” si compone di una serie di modifiche che, come anticipato, impattano in particolare (i) sulla MiFID II e (ii) sul regolamento sul prospetto. Tali modifiche, unitamente agli adeguamenti del quadro dell’UE per la cartolarizzazione, costituiscono le misure per la ripresa dei mercati dei capitali concordate tra il Consiglio e il Parlamento europeo alla fine dello scorso anno. Obiettivo del “pacchetto”, infatti, è consentire ai mercati dei capitali di sostenere più agevolmente la ripresa economica dalla pandemia.
Per quanto attiene alle MiFID II, sono state modificate alcune norme per semplificare gli obblighi di informazione in modo mirato, salvaguardando nel contempo la protezione degli investitori. Ad esempio, le modifiche riducono le informazioni sui costi e sugli oneri che devono essere fornite agli investitori professionali e alle controparti autorizzate. Anche le informazioni su supporto cartaceo relative agli investimenti saranno gradualmente eliminate, tranne per i clienti non professionali che chiedano di continuare a riceverle. Le nuove norme consentiranno, inoltre, alle banche e alle imprese finanziarie di raggruppare i costi di ricerca e di esecuzione per quanto riguarda la ricerca sugli emittenti a bassa e media capitalizzazione. Si contribuirà così ad aumentare la ricerca su tali emittenti e il loro accesso ai finanziamenti. Tra le altre modifiche figurano, inoltre, gli adeguamenti al regime dei limiti di posizione per i derivati su merci al fine di sostenere l’emergere e la crescita dei mercati dei derivati su merci denominati in euro.
Con riferimento, invece, al Regolamento Prospetto, questi è stato modificato principalmente per istituire un nuovo “prospetto UE della ripresa“. Questo prospetto, più breve, faciliterà il reperimento di capitali da parte delle imprese per soddisfare le proprie esigenze di finanziamento, garantendo nel contempo informazioni adeguate agli investitori. Il prospetto della ripresa sarà disponibile per aumenti di capitale fino al 150% del capitale in essere entro un periodo di 12 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino alla fine del 2022.
Quanto alle tempistiche, si precisa che le modifiche alla MiFID II entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione e gli Stati membri saranno tenuti a recepirle nel diritto nazionale entro nove mesi da tale data (pertanto, entro il 28 novembre 2021). Le modifiche al Regolamento Prospetto, invece, entreranno in vigore il 20° giorno successivo alla data della loro pubblicazione e – si rammenta – è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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