
A partire dal prossimo 14 novembre 2023 sarà obbligatorio nominare un componente del consiglio di amministrazione quale esponente responsabile per l’antiriciclaggio.
Lo prevede la Banca d’Italia nel Provvedimento del 1° agosto 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2023), con il quale ha modificato le precedenti disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio e, al contempo, ha recepito gli Orientamenti dell’EBA in materia adottati il 14 giugno 2022.
Destinatari delle nuove disposizioni sono le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo, Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti.
L’obbligo di nominare tale soggetto scatta al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, e deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2026.
L’esponente aziendale per l’antiriciclaggio deve possedere – oltre ai normali requisiti di onorabilità e professionalità tipici di ciascun consigliere – adeguate competenze ed esperienze concernenti i controlli e le procedure antiriciclaggio, nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera, e deve disporre di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti.
Tale soggetto è destinato, quindi, a diventare il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio (che non potrà però assumere contemporaneamente anche il ruolo di esponente aziendale per l’antiriciclaggio) e il consiglio di amministrazione.
I compiti che le nuove disposizioni attribuiscono a questa nuova figura sono molto vari.
Tra questi, vi è senz’altro quello di monitorare che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche dell’ente e dei rischi cui esso è esposto.
Altrettanto importante è il dovere di informare periodicamente gli organi aziendali in merito alle attività svolte dal responsabile della funzione antiriciclaggio e alle interlocuzioni intercorse con le autorità di vigilanza. L’informativa deve riguardare soprattutto le eventuali violazioni della normativa e le criticità di cui sia venuto a conoscenza, raccomandando le opportune azioni.
Infine, dovrà verificare che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti, e che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate da costui vengano adeguatamente valutate dall’organo con funzione di gestione.