Lo scorso 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 sull’operatività del sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva, ultimo adempimento normativo che consente finalmente la piena operatività del registro dei titolari effettivi anche in Italia.
Si tratta, com’è noto, di uno dei più innovativi presidi antiriciclaggio, che obbliga alcuni particolari soggetti (gli amministratori di società di capitali e cooperative, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari) a comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente il nominativo del titolare effettivo, scoraggiando così l’utilizzo di prestanomi per il compimento delle varie operazioni.
In estrema sintesi, per titolare effettivo si intende la persona fisica, o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
La normativa antiriciclaggio fornisce alcune indicazioni per consentire l’individuazione del titolare effettivo.
In particolare, il titolare effettivo di società è la persona fisica che detiene almeno una delle seguenti condizioni: i) la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale; ii) la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
In assenza di queste condizioni, il titolare effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti: i) il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci; ii) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica con poteri di amministrazione o direzione.
In ultima istanza, il titolare effettivo sarà individuato nella figura del fondatore, se in vita, oppure di colui che, a qualsiasi titolo, può essere individuato come beneficiario.
Per quanto riguarda, invece, i trust e gli istituti giuridici affini, il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli: costituente, fiduciario, guardiano, beneficiario, soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.
Com’è facile notare, alcuni di questi criteri sono molto generici, e difatti non sostituiscono l’obbligo di adeguata verifica della clientela, normalmente incombente su ogni soggetto obbligato.
Il nome del titolare effettivo viene conservato in un apposito registro, che costituisce una sezione speciale del registro delle imprese, interconnesso con quelli di tutti gli stati membri dell’Unione Europea (oltre a Liechtenstein, Norvegia e Islanda).
I soggetti obbligati, così come le pubbliche autorità, possono accedere al registro dei titolari effettivi accreditandosi presso la Camera di Commercio competente. A questo proposito vale la pena richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 novembre 2022 (Cause riunite n. C-37/20 e C-601/20), che ha affermato che la pubblica autorità non possa accedere indiscriminatamente, ossia senza un legittimo interesse, al registro dei titolari effettivi, al fine di garantire la giusta salvaguardia del diritto alla privacy dei soggetti iscritti.
Dalla data di pubblicazione del decreto del 29 settembre 2023 in Gazzetta Ufficiale i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo – quindi fino all’11 dicembre 2023 – per inviare alla Camera di commercio territorialmente competente la comunicazione circa il titolare effettivo.
Invece, i soggetti obbligati costituiti successivamente alla data di pubblicazione dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di società), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).
Il titolare effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi, che decorrono, alternativamente, dalla prima comunicazione o dall’ultima conferma. Nel caso in cui venga compiuto un qualsiasi atto che modifica il titolare effettivo, il nuovo nome deve essere comunicato entro 30 giorni dall’atto che l’ha originata.
Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 2630 c.c. (compresa tra un minimo di Euro 103 a un massimo di Euro 1.032, ridotti a un terzo se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria).