06.05.2022 Icon

Working life e care work: work in progress…

È stato approvato il 31 marzo 2022 lo schema di decreto legislativo promosso dall’attuale Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, riguardante i temi della conciliazione di vita professionale e cura dei figli minori e dei soggetti più fragili.

Questo testo normativo da un lato rappresenta una risposta necessaria alle esigenze concrete di una fascia della popolazione lavorativa in difficoltà, dall’altra sostanzia l’obbligo di recepimento della direttiva europea n. 1158 del 2019, a cui l’Italia deve provvedere in quanto Stato membro dell’Unione Europea (e, si sa, non è mai stata – e non è tuttora – tra i podisti di celerità in fatto di implementazione delle indicazioni di carattere sovranazionale).

La direttiva in questione, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, fissa dei requisiti minimi a cui gli Stati membri debbono conformarsi: ciò significa – in sostanza – che il legislatore italiano può liberamente innalzare gli standard di tutela garantiti dalla direttiva, ma non può assolutamente declassarli.

Il governo italiano è stato diligente? Non si può dire di no, ma dato che – per il momento – è stato approvato solamente lo schema di decreto e non il decreto stesso, è necessario rimanere ben sintonizzati, in quanto la deadline che Bruxelles ha stabilito è il 2 agosto 2022, inutile sottolineare come tale data sia alle porte.

Ma in attesa che il testo divenga definitivo, quali sono le principali novità che il legislatore italiano è in procinto di apportare a questo delicato settore, con l’occasione di svolgere per bene i propri compiti a casa?

Innanzitutto, in tema di flessibilizzazione del lavoro, è stata introdotta una sorta di gerarchia che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti a rispettare nel razionalizzare l’organizzazione dello smart-working.

In tale ambito, il criterio non è di difficile comprensione: più “agilità” a chi più ne ha bisogno. Nella lista, quindi, primeggiano i genitori con figli fino ai 12 anni di età, i genitori con figli disabili a prescindere dalla loro età e coloro che prestano cura ed assistenza continuative a soggetti fragili, i cd. caregivers, divenuti oramai una categoria ben nota.

Per quanto riguarda, invece, il tema delle nascite, il decreto si promette di rendere maggiormente effettiva la parità di genere in ambito lavorativo, come in ambito familiare, questa volta grazie all’introduzione di più d’una tipologia di strumenti.

Primo fra tutti il congedo di paternità cd. obbligatorio. Diverso dal congedo di paternità cd. alternativo, perché fruibile dal padre solamente nei casi – estremi – di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, il congedo di paternità obbligatorio diventa, invece, un diritto autonomo che spetta al padre in  qualsiasi circostanza (persino in caso di morte perinatale) e fruibile anche prima della nascita.

Al potenziamento del congedo paterno, si affianca un eguale potenziamento della tutela dei nuclei familiari monoparentali: aumenta di un mese la durata del diritto al congedo spettante al genitore singolo.

Raddoppiano, poi, i termini d’età entro cui i genitori possono beneficiare del congedo parentale, dai vecchi 6 anni ai nuovi 12: la differenza è sostanziale.

Un cambio di passo non indifferente, poi, per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, le quali vedono riconoscersi il diritto all’indennità di maternità, comprensivo dei periodi di astensione anticipata per le gravidanze a rischio.

Queste solo alcune delle novità custodite dallo schema di decreto.

Avendo riguardo al periodo storico attuale, che non vede nella pandemia una soluzione di continuità, appare superfluo sottolineare l’importanza di una normativa più efficace – ma anche più flessibile – nei confronti dei lavoratori costretti a conciliare molteplici esigenze, anche in situazioni di “normalità”.

L’augurio è che i “compiti a casa” del legislatore italiano portino buon esito.

L’aggiornamento, dunque, non finisce qui: alla prossima approvazione!

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Francesca Lorenzi – f.lorenzi@lascalaw.com

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